Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2677

CASS
Sentenza
22 marzo 1999
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CASS
Sentenza
22 marzo 1999

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Massime • 1

La letteralità del titolo di credito non osta, tra le parti del rapporto sottostante, alla possibilità di provare, con ogni mezzo, l'effettivo contenuto dell'accordo intervenuto per regolare il rapporto tra le stesse, e pertanto il mutuante di una somma di danaro può dimostrare che la somma dovutagli non gli è stata restituita, malgrado l'esistenza, su un assegno bancario emesso a suo favore da un terzo, dapprima della sua girata in bianco, e quindi di quella del suo debitore mutuatario, perché questa firma è stata richiesta a titolo di garanzia dalla banca trattaria, ove quest'ultimo era conosciuto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2677
Data del deposito : 22 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI AL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO VACIRCA con studio in 95100 VIALE XX SETTEMBRE 70, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
MU AN;

- intimato -

avverso la sentenza n. 858/96 della Corte d'Appello di, CATANIA, emessa il 09/10/96 e depositata il 30/11/96 (R.G. 1072/95);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo, VITTORIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - NT US conveniva in giudizio SA IR e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Catania, notificata il 20.12.1982, proponeva in suo confronto una domanda di condanna alla restituzione di una somma di denaro data a mutuo. Esponeva d'aver prestato al convenuto in più circostanze la somma complessiva di L. 34.200.000.
2. - SA IR si costituiva in giudizio e resisteva all'accoglimento della domanda.
Sosteneva d'aver restituito tutto il denaro avuto in prestito. 3. - Il tribunale accoglieva la domanda solo in parte. Accertava che il debito derivante dal mutuo era stato di 27 milioni di lire.
Riteneva provato che ne fossero stati restituiti 20: questo in base al fatto che il mutuante aveva negoziato presso l'agenzia della Cassa centrale

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