Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 03943

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 03943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03943
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA BD DE SA nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Alessandro Maneffa, in difesa dell'indagato, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con remissione in libertà del proprio assistito o, in subordine, la riforma dell'ordinanza impugnata con concessione all'indagato della misura degli arresti domiciliari;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame, proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di SA BD WA AY, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 13.7.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio di LI AF. Rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa traduzione della stessa nella lingua dell'indagato, condivideva il Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai soggetti presenti agli accadimenti, delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato nell'esercizio commerciale, teatro dei fatti, dei risultati descritti nelle annotazioni di servizio, dei rilievi esperiti nell'immediatezza e del referto medico ospedaliero del LI;
alla stregua degli elementi raccolti era stato, infatti, accertato che la vittima, la quale aveva cercato di rifugiarsi inutilmente all'interno di un bar, era stata aggredita da più persone, tra cui l'indagato, che avevano utilizzato spranghe e arnesi in ferro per colpirla con particolare ferocia al capo anche quando ormai era caduta a terra. Condivideva, altresì, il suddetto Tribunale il giudizio relativo alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Alessandro Maneffa, formulando sei motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità ed erroneità della motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza per mancata traduzione nella lingua dell'indagato". Secondo la difesa, la motivazione svolta dal Tribunale al fine di rigettare l'indicata eccezione sarebbe "alquanto scarna", oltre che "contraddittoria e illogica", non essendo convincente il ragionamento alla stregua del quale il giudicante ha ritenuto sanato il vizio della mancata traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nella lingua dell'indagato per avere questi, in sede di interrogatorio, dichiarato di rinunciare alla traduzione medesima;
lo stesso G.I.P. aveva personalmente constatato che l'indagato non era in grado di comprendere la lingua italiana e la nomina dell'interprete era stata effettuata proprio perché, in mancanza, non si sarebbe potuto procedere all'interrogatorio di garanzia;
l'indagato era "stato portato a dichiarare espressamente di rinunciare alla traduzione" perché non gli sarebbe stato spiegato il significato di tale rinuncia;
non era neppure condivisibile l'argomentazione secondo cui la mancata traduzione dell'ordinanza non avrebbe comportato alcuna invalidità avendo l'indagato proposto riesame.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "illogicità ed erroneità della motivazione per erronea applicazione dell'art. 292, comma 2- ter, cod. proc. pen.". Il Tribunale avrebbe omesso - sempre secondo il ricorrente - di considerare gli elementi a favore dell'indagato, ovvero le precedenti aggressioni e minacce che lo stesso, unitamente agli altri indagati, avevano subito dalla famiglia della persona offesa, peraltro affermando in modo contraddittorio che l'episodio in questione sarebbe slegato e autonomo, sotto il profilo temporale, dalle condotte attribuite alla medesima parte offesa e ai membri della sua famiglia, mentre detto episodio "faceva parte del medesimo disegno criminoso ideato e azionato in primo luogo dalla famiglia LI e non di certo dai SA, che devono essere considerati come vittime/persone offese al pari dello stesso LI MO;
inoltre, il Tribunale avrebbe "mal interpretato l'animo che ha spinto i SA ad aggredire AF LI, posto che l'odierno indagato, come gli altri, non ha fatto altro che ribellarsi alle plurime e continue aggressioni patite, senza l'impeto di uccidere ma solo di fare sentire la loro voce".

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità e mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza", osservando che "se da un lato sussistono indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, dall'altro la presenza degli elementi

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