Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 29/03/2021, n. 11661

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 29/03/2021, n. 11661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11661
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente .5 ENTEN2A sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile MAZZELLA MARIA TERESA nato a TORTOLI' il 20/06/1952 nel procedimento a carico di: MAZZE LLA MARIA TERESA nel procedimento a carico di quest'ultimo GROSSI PATRIZIA nato a ROMA il 03/11/1964 avverso la sentenza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSETO;
Oli te eomewsom >WL uelitall-Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore K TSSONE che ha c4PeitiscLeiliJaGle.cu;lci eN16-11'0 squhti. G1 i,» gni sSil urfr Dei ipeom,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno 2018, con cui G P era stata assolta perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. (perché alla guida di auto Ford Fiesta, per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, dell'art. 191, comma 1, d. Igs. n. 285 del 1992, proveniente da via Felice G Condi, con direzione via Corvisieri, in prossimità del civico 32, ometteva di dare la dovuta precedenza, investiva e procurava lesioni consistite in "frattura composta del radio contusione spalla sx", con prognosi di complessivi giorni trenta, al pedone M Maria Teresa, che stava transitando nell'attraversamento pedonale ivi esistente - in Roma il 12 aprile 2013). In base all'impostazione accusatoria, G P, alla guida della propria auto, giungendo da una curva, si immetteva in via Corvisieri, al fine di cercare il parcheggio per raggiungere la boutique dove lavorava, avvedendosi all'ultimo momento del pe- done M Maria Teresa, che attraversava in diagonale la strada sulle strisce pe- donali, così colpendolo e facendolo cadere a terra. Tuttavia, secondo quanto esposto dal teste Mudadu Davide, non v'erano stati con- tatti tra l'auto e la M, per cui, quando la G alla sua vista aveva frenato, probabilmente la persona offesa, impaurita per la breve distanza del veicolo rispetto alla sua persona, sussultava e, così facendo, indietreggiava e cadeva per terra, sbat- tendo il polso della mano sinistra. Alla luce della mancanza di riscontri di danni alla persona offesa sulla parte destra del corpo, ove la stessa asseriva di essere stata colpita, sembrava potersi ritenere che il sinistro si fosse verificato autonomamente, per avere la persona offesa attra- versato la strada senza guardare dal lato di provenienza dell'auto;
conseguente- mente, colta di sorpresa, indietreggiava cadendo e per il colpo subito si fratturava la mano destra. Ciò contrastava con le dichiarazioni della M, secondo la quale la G l'aveva colpita con la propria auto sul fianco destro, con ciò determinando la sua caduta per terra, sempre sullo stesso lato destro del corpo;
tale dinamica, tuttavia, non si adattava al caso in esame, in quanto la persona offesa non aveva specificato la parte del veicolo che l'aveva colpita e, secondo le leggi della fisica, ad una spinta sul lato destro del corpo sarebbe dovuta derivare la caduta sul proprio lato sinistro. Tale situazione lasciava dubitare della precisione e della piena attendibilità della parte civile. Il Mudadu specificava di aver visto la M che cadeva da sola all'indietro, dopo aver attraversato in diagonale la strada sulle strisce pedonali, distratta e con lo sguardo altrove, per cui non aveva notato il veicolo condotto dalla G, fermatasi a poca distanza da lei, tanto che, avendo visto l'imputata visibilmente spaventata per l'accaduto, le si era avvicinato, dichiarandosi disponibile a testimoniare. Non aveva rilievo la lievissima discrasia evidenziata dalla difesa della parte civile, circa la di- stanza dal luogo del fatto indicata in fase indagini in 30-50 cm. e in sede dibattimen- tale in mezzo metro. Non poteva escludersi che il pedone avesse attraversato in modo improvviso e senza cautele, costituendo così un ostacolo non prevenibile nemmeno con un com- portamento di guida diligente.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Si rileva che, nonostante il P.M. avesse impugnato la sentenza di primo grado per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative assunte, il Tribunale non aveva proceduto alla riassunzione delle prove dichiarative né aveva motivato tale scelta.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi