Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2022, n. 46868

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2022, n. 46868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46868
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 20/11/1961 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere F C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Bari confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il 16 aprile 2021, nei confronti di A S, il sequestro a mezzo oscuramento di numerosi post pubblicati sul social network Facebook, sul diario di 'antonio.savino.3110' e su quello 'CarabinieriUNAC'. Tali post contenevano affermazioni lesive della reputazione di diverse persone offese, militari dell'Arma dei Carabinieri, a cominciare dai vertici nazionali, cosicché il Gip riteneva sussistere il fumus del delitto di diffamazione.

2. L'istanza di riesame veniva proposta per i motivi ricapitolati nel provvedimento impugnato, vale a dire l'illegittimità del sequestro per difetto di responsabilità di S, in quanto amministratore di un blog internet che non può essere equiparato alla pubblicazione a mezzo stampa, dal che sarebbe venuta meno la responsabilità ex art. 57 cod. pen.;
avrebbe difettato anche il concorso per omissione, non ricoprendo il S alcuna posizione di garanzia;
infine sarebbe stata sussistente incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, da radicarsi lì dove i terzi percepiscono l'espressione offensiva;
infine, il decreto di sequestro sarebbe stato carente di prova in ordine alla identificazione del S quale autore dei comunicati ritenuti diffamatori. In sede di udienza la difesa allegava decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Milano per fatti analoghi.

3. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, ritenendo infondate le eccezioni, ripercorrendo tutte le espressioni che erano state 'postate' in relazione alle persone offese e valutando sussistente il fumus delicti e il periculum in mora.

4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di A S consta di unico motivo, seppur variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

5. Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 495-ter, 595 e 368 cod. pen, vizio di motivazione, nullità assoluta per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a) e c), e 522, nonché violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. Lamenta previamente il ricorrente che con l'ordinanza impugnata del 24 maggio 2021 il Tribunale del riesame si sarebbe pronunciato in ordine ad un ulteriore sequestro, avvenuto solo successivamente, in data 21 ottobre 2021. Deduce il ricorrente che di fatto l'ordinanza ora impugnata sarebbe nulla in quanto, alla stregua della previsione dell'art. 522 cod. proc. pen., vi sarebbe la violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e
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