Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/09/2019, n. 24202

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/09/2019, n. 24202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24202
Data del deposito : 30 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 268-2017 proposto da: A F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARBERINI

36, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentato e difeso dall'avvocato D M;

- ricorrente -

contro

DE MICCO L;
- intimata - 153 Nonché da: DE MICCO L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA ORIANI

20/A, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato A P;
- ricorrente incidentale -

contro

A F;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1287/2016 del TRIBUNALE di A, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. A M;

FATTI DI CAUSA

F A convenne con citazione del 12/12/2012, davanti al Giudice di Pace di Avellino, L D M per sentir pronunciare la condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti dalla sua autovettura investita dalla neve caduta dal tetto dell'abitazione della D M. Dalla caduta della neve erano derivati danni ammontanti ad C 989,11 oltre IVA o comunque nei limiti di valore di C 1.032,00. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì la mancanza di prova sia del fatto costitutivo della domanda sia del nesso causale. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1649 del 2014, accolse la domanda e condannò la convenuta a pagare, secondo equità, la somma di C 989,11, oltre interessi e spese del giudizio, ritenendo che le prove raccolte avevano confermato che la strada era transitabile e non transennata, che l'auto era coperta dalla neve caduta dall'abitazione della convenuta mentre quest'ultima non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile, nei limiti dei propri obblighi di custodia, per evitare il danno. Il Tribunale di Avellino, adito in sede di appello dalla D M, con sentenza n. 1287 del 25/5/2016, ha ritenuto l'appello ammissibile ai sensi dell'art. 339, co. 3 c.p.c., in quanto la decisione aveva violato i principi regolatori della materia in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., e nel merito, Io ha accolto, ritenendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'attore aveva fornito la prova del fatto costitutivo della domanda e del nesso causale con la cosa in custodia, essendo i testi escussi inattendibili ed avendo il vigile, sentito come teste, riferito di una notizia acquisita dall'Argenio e dunque de relato. Conseguentemente, in accoglimento dell'appello, il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando l'Argenio alle spese del doppio grado.Avverso la sentenza F A propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Luisa Micco resiste con controricorso e propone altresì un ricorso incidentale condizionato.
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