Cass. civ., sez. III, sentenza 24/09/2019, n. 23621
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In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, l'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", impone in sede sostanziale l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, e comporta in sede processuale che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, per l'accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima; lo stesso principio vige nei rapporti tra litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via solidale, con la conseguenza che l'interesse dell'assicurato e del responsabile civile all'accertamento dell'obbligo solidale dell'assicuratore volto ad indennizzare il terzo danneggiato non può essere limitato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'assicuratore o della richiesta di manleva da parte dell'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale aveva dichiarato la carenza di interesse dei convenuti, conducente e proprietario del veicolo assicurato, a proporre appello avverso la pronuncia di prime cure con cui era stata esclusa la sussistenza di un corrispondente obbligo della compagnia di assicurazione a risarcire il danno subito dal terzo trasportato).
Sul provvedimento
Testo completo
23621-2019 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Azione del terzo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE danneggiato ex art. 141 TERZA SEZIONE CIVILE cod. ass. ✔ diritto dei Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: responsabili chiamati a Dott. ULIANA ARMANO Presidente rispondere in Consigliere Dott. MARIO CIGNA solidarietà a far Consigliere Dott. E STI accertare l'obbligo dell'assicuratoreDott. FANCESCA FIECCONI Rel. Consigliere nei Dott. EMILIO IANNELLO Consigliere confronti del terzo ha pronunciato la seguente R.G.N. 26664/2016 SENTENZA Cron. 23621 sul ricorso 26664-2016 proposto da: Rep. @.!. MASSARO GIUSEPPE, PIETROSANTO ROSA ALBA, domiciliati Ud. 27/02/2019 ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE PU DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato C C giusta procura speciale a margine del ricorso;
ricorrenti 2019 contro 495 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MARINO IMMACOLATA;
' intimati - avversO la sentenza n. 1240/2016 del TRIBUNALE di 1 BENEVENTO, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. FANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha chiesto l'accoglimento del 1° motivo;
2 RG 26664/2016 I FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso notificato 15 /11/2016 i ricorrenti (in epigrafe specificati), rispettivamente conducente e proprietario di un veicolo che in tesi avrebbe provocato lesioni alla trasportata (attrice) mentre si accingeva a uscire dall'abitacolo della vettura, impugnano per cassazione la sentenza d'appello del Tribunale di Benevento n. 1240/2016, pubblicata il 3/5/2016, con la quale è stato dichiarato il loro difetto di interesse a impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della terza trasportata, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. Nel primo grado il Giudice aveva escluso l'obbligo della compagnia assicuratrice, convenuta in giudizio, di risarcire il danno alla terza trasportata, in solido con gli altri convenuti, sulla base della inopponibilità all' assicurazione convenuta, quale litisconsorte facoltativo, delle dichiarazioni stragiudiziali confessorie del conducente e del proprietario emergenti dal verbale di constatazione amichevole, essendo stata dall'assicurazione contestata la dinamica dell'incidente per come descritta dall'attrice e ammessa dagli altri litisconsorti convenuti in giudizio.
2. Il Tribunale, nel constatare la carenza di interesse dei convenuti a svolgere appello, riteneva che i convenuti avevano impugnato la sentenza non tanto per vedere esclusa la loro responsabilità nell'occorso, ma per sostituirsi alla terza chiamata nel dedurre la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice, nei