Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2007, n. 8085

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Massime2

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo "lato sensu" successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5, cod. civ., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa, l'accertamento della "mala gestio" che legittima il superamento del massimale, rientrando nella "causa petendi" della domanda proposta dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2007, n. 8085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8085
Data del deposito : 2 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A., in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato CIERI EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DE LA SECURA ASSI POPOLARE S.P.A.;

- intimata -
e sul 2 ricorso n. 26334/02 proposto da:
LA SOCIETÀ LA SECURA ASSIPOPOLARE S.P.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A., in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3654/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/11/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

uditi gli avvocati Eduardo CIERI, Michele COSTA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento dei due primi due motivi del ricorso principale;
rimessione per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. (in prosieguo Assitalia) il 21 febbraio 1986 propose istanza di ammissione tardiva in via privilegiata al passivo della liquidazione coatta amministrativa de La Secura Assipopolare s.p.a. (in prosieguo La Secura). I crediti oggetto dell'istanza, quantificati nel corso del procedimento in complessive L. 682.503.529, traevano origine da tredici sinistri, cagionati da assicurati de La Secura e poi, dopo la sottoposizione di quest'ultima a liquidazione coatta, risarciti dall'Assitalia nella veste di impresa designata a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 20. Il commissario liquidatore si oppose
all'ammissione al passivo di una parte di detti crediti, eccependone la prescrizione. Sostenne che, comunque, l'ammissione avrebbe dovuto essere contenuta entro i limiti posti dal massimale di legge. Con sentenza emessa il 17 luglio 1991 il Tribunale di Roma, premesso che i crediti in discussione erano soggetti a prescrizione ordinaria (nella specie non maturata), poiché derivavano dall'accertamento giudiziale della responsabilità degli assicurati de La Secura, e premesso altresì che dovevano ritenersi operanti i massimali di legge, in quanto la gestione delle vertenze con gli assicurati ed i danneggiati era stata effettuata dall'Assitalia in veste di impresa designata e non v'era modo di discriminare la sua responsabilità per ritardo nei pagamenti da quella della società assicuratrice posta in liquidazione coatta, ammise i crediti al passivo chirografario nella misura di L. 430.395.605.
Tale decisione fu impugnata, in via principale, dall'Assitalia ed, in via incidentale, dal commissario liquidatore de La Secura. La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 19 novembre 2001, ridusse l'ammissione dei crediti al passivo chirografario al minor importo di L. 383.064.412.
A questa conclusione la corte pervenne avendo osservato: a) che l'azione surrogatoria esercitata dall'Assitalia, a norma della citata L. n. 990, art. 29, era volta a far valere un diritto derivante non dal contratto di assicurazione, bensì dalla stessa legge, onde doveva applicarsi il termine ordinario di prescrizione e non quello più breve previsto per i diritti derivanti da rapporti di assicurazione;
b) che l'ammissione dei crediti al passivo non poteva eccedere il limite del massimale, perché l'impresa designata, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva fornito la prova che il pagamento in misura eccedente quel limite fosse dipeso da ritardi ad essa non imputabili, ed in molti casi risultava anzi il contrario;
c) che ai crediti in questione non poteva essere riconosciuto il rango privilegiato, in difetto di indicazioni da cui desumere gli eventuali privilegi dai quali fossero eventualmente assistiti i singoli crediti dei danneggiati o degli assicurati nella cui posizione l'impresa designata si era surrogata;
d) che l'importo di tre dei crediti ammessi al passivo dal primo giudice doveva essere ridotto per effetto degli ulteriori sviluppi frattanto avuti dai giudizi riguardanti il risarcimento dei relativi danni, i quali si riflettevano sulla misura in cui l'assicuratore ne doveva rispondere. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Assitalia, formulando tre motivi di censura, illustrati poi anche con memoria. La Secura, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso ed, a propria volta, ha proposto ricorso incidentale articolato anch'esso in tre motivi.
Con ordinanza depositata il 24 marzo 2006, la terza sezione di questa corte, cui la causa era stata in un primo tempo assegnata, dopo aver disposto la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della medesima corte in ordine alla questione se l'impresa designata a norma della L. n. 990 del 1969, citato art. 20, la quale, all'esito di un giudizio cui è tenuto a partecipare anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, sia stata condannata a pagare in favore di danneggiati o assicurati somme eccedenti il massimale assicurativo, abbia senz'altro diritto di essere ammessa per l'intero importo pagato al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, o se invece, nell'ambito del procedimento di insinuazione al passivo, possa ancora discutersi dell'imputabilità all'una o all'altra di dette imprese dei ritardi da cui è dipeso il pagamento di somme eccedenti il massimale. Le sezioni unite sono state investite della risoluzione di tale contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il tema sul quale si è manifestato il contrasto di giurisprudenza sopra riferito forma oggetto dei primi due motivi del ricorso principale, il cui terzo motivo concerne la natura chirografaria o privilegiata dei crediti da ammettere al passivo della procedura concorsuale.
Il ricorso incidentale ripropone invece, nel primo motivo, l'eccezione di prescrizione già sollevata senza successo dal commissario liquidatore nel corso del giudizio di merito, mentre i rimanenti motivi attengono all'ammissione al passivo di crediti riguardanti alcuni specifici sinistri.

2. L'esame del primo motivo del ricorso incidentale si prospetta, sul piano logico, come preliminare. Con esso il commissario liquidatore de La Secura denuncia la violazione o l'omessa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 2, art. 2946 c.c., art. 2952 c.c., comma 2, e art. 2947 c.c., comma 2.
Il ricorrente richiama, anzitutto, la disciplina dell'art. 19, comma 1, lett. c), della citata legge, in forza della quale l'impresa designata per far fronte alle obbligazioni gravanti sull'impresa assicuratrice in liquidazione coatta è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti spettanti sia ai danneggiati sia agli assicurati nei confronti della stessa impresa assicuratrice. Ne trae la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, l'azione esercitata per far valere tali diritti in via di surroga non è un'azione autonoma, come tale soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, bensì la medesima azione che, a seconda dei casi, spettava ai danneggiati o agli assicurati: quindi un'azione soggetta, rispettivamente, al termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c., comma 2, o a quello annuale previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2. 2.1. La censura non è fondata, ancorché si renda necessario integrare e correggere sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza.
La Corte d'appello si è limitata in proposito ad affermare che "l'azione di surroga di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29 non costituisce azione nascente dal contratto di assicurazione per cui vige la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. ma azione autonoma prevista specificamente dalla suddetta legge e per la quale vale la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.". Non si è fatta però carico di spiegare come l'asserita autonomia di tale azione possa coniugarsi con il fenomeno surrogatorio da cui essa scaturisce, ne' comunque d'inquadrarla nel sistema con cui il legislatore ha disciplinato l'istituto e gli effetti dell'assicurazione obbligatoria nel caso di sopravenuta insolvenza dell'assicuratore. È noto che la citata L. n. 990 del 1969 (ora abrogata, ma ancora applicabile ratione temporis nella presente causa) ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della strada cui fa carico il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali v'è obbligo di assicurazione, vuoi nei casi in cui il veicolo non sia identificato o non sia assicurato (art. 19, comma 1, lett. a e b), vuoi in quello in cui l'impresa di assicurazione si trovi o venga successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa (lett. c).
In presenza di una di tali situazioni la liquidazione dei danni è effettuata da un'impresa appositamente a ciò designata, a norma

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