Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 18537
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUFANO SERGIO MARIA ROSARIO nato a GELA il 21/10/1967 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE() SOCCI;
4sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso";
L'avvocato L G insiste sull'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Caltanisetta, Sezione riesame, con ordinanza del 6 ottobre 2022 in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 30 agosto 2022 ha rideterminato nei confronti di T S M R la durata in mesi 6 della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa e l'attività professionale in materia fiscale (originariamente disposta per anni 1), relativamente ai reati di cui all'art. 10quater d. Igs. 74 del 2000 (capi 10 e 11 dell'imputazione).
2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 125, 272, 274, lettera C, 290, 292, lettera C, 310 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.);
mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla sussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. Per il Tribunale del riesame risultano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai due reati contestati al ricorrente. In relazione al capo 10 dell'imputazione ritiene il Tribunale che l'accollo dei debiti tributari non era consentito, con la compensazione dei crediti dell'accollante. Tutti gli accolli sono stati anteriori al d. I. 124/2019. L'accollo è un istituto previsto dal diritto civile e con lo statuto del contribuente applicabile anche alle imposte (art. 8 comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente, legge 212 del 2000). L'attuazione di questa norma è stata demandata a decreti ministeriali mai emessi. Tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 140 del 2017 vieta l'estinzione dei debiti con i crediti dell'accollante;
si tratta di una risoluzione dell'Agenzia delle entrate e in quanto tale non vincolante. La legge 212 del 2000 all'art. 8 invece espressamente prevede l'accollo del debito di imposta altrui, con la compensazione. La stessa i Agenzia delle entrate ha previsto nella risoluzione richiamata conseguenze diverse in relazione all'esistenza o alla inesistenza del credito portato in compensazione. Solo dopo l'entrata in vigore del d. I. 124 de 2019 la materia viene regolata con il provvedimento del Direttore centrale del 24 settembre 2021, con la previsione dell'obbligo del mod. F24 e con il rifiuto del pagamento qualora si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante. I crediti di cui ai capi di imputazione sono crediti esistenti, lo specifica la stessa Agenzia delle entrate e nella stessa ordinanza oggi impugnata si legge "crediti inesistenti" ma subito dopo si specifica "crediti non spettanti". Del resto, L'agenzia delle entrate non ha chiesto alcun rimborso alla società Edilponti. Il Tribunale del riesame considera euro 444.546,99 un credito dell'accollante Medi Group, invece solo la somma di euro 22.431,38 è riferibile alla
4sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso";
L'avvocato L G insiste sull'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Caltanisetta, Sezione riesame, con ordinanza del 6 ottobre 2022 in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 30 agosto 2022 ha rideterminato nei confronti di T S M R la durata in mesi 6 della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa e l'attività professionale in materia fiscale (originariamente disposta per anni 1), relativamente ai reati di cui all'art. 10quater d. Igs. 74 del 2000 (capi 10 e 11 dell'imputazione).
2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 125, 272, 274, lettera C, 290, 292, lettera C, 310 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.);
mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla sussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. Per il Tribunale del riesame risultano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente ai due reati contestati al ricorrente. In relazione al capo 10 dell'imputazione ritiene il Tribunale che l'accollo dei debiti tributari non era consentito, con la compensazione dei crediti dell'accollante. Tutti gli accolli sono stati anteriori al d. I. 124/2019. L'accollo è un istituto previsto dal diritto civile e con lo statuto del contribuente applicabile anche alle imposte (art. 8 comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente, legge 212 del 2000). L'attuazione di questa norma è stata demandata a decreti ministeriali mai emessi. Tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 140 del 2017 vieta l'estinzione dei debiti con i crediti dell'accollante;
si tratta di una risoluzione dell'Agenzia delle entrate e in quanto tale non vincolante. La legge 212 del 2000 all'art. 8 invece espressamente prevede l'accollo del debito di imposta altrui, con la compensazione. La stessa i Agenzia delle entrate ha previsto nella risoluzione richiamata conseguenze diverse in relazione all'esistenza o alla inesistenza del credito portato in compensazione. Solo dopo l'entrata in vigore del d. I. 124 de 2019 la materia viene regolata con il provvedimento del Direttore centrale del 24 settembre 2021, con la previsione dell'obbligo del mod. F24 e con il rifiuto del pagamento qualora si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante. I crediti di cui ai capi di imputazione sono crediti esistenti, lo specifica la stessa Agenzia delle entrate e nella stessa ordinanza oggi impugnata si legge "crediti inesistenti" ma subito dopo si specifica "crediti non spettanti". Del resto, L'agenzia delle entrate non ha chiesto alcun rimborso alla società Edilponti. Il Tribunale del riesame considera euro 444.546,99 un credito dell'accollante Medi Group, invece solo la somma di euro 22.431,38 è riferibile alla
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi