Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 23410

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Sentenza
6 marzo 2024
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6 marzo 2024

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Massime • 1

Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 23410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23410
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

23410-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 269-224 Stefano Mogini Filippo Casa UP - 06/03/2024 Relatore - R.G.N. 43177/2023 Francesco Centofanti Stefano Aprile DA Cappuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA DA, nato a [...] 1'08/06/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Luigi Maria Flamini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Riccardo Caramello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona pronunciata il 12 ottobre 2022, nella parte in cui l'appuntato scelto dei Carabinieri DA IA era stato dichiarato colpevole dei reati di violazione di corrispondenza commessa da militare incaricato del recapito della stessa (art. 129 cod. pen. mil. pace) e di disobbedienza (art. 173 dello stesso codice), entrambi aggravati dall'essere l'imputato militare rivestito di un grado.

2. Secondo quanto giudizialmente ricostruito, IA, già collocato in aspettativa per infermità, aveva ricevuto dal luogotenente AU IN, suo diretto superiore, un plico sigillato, contenente documentazione sanitaria riservata, come tale contrassegnata, da consegnare alla Commissione medico- ospedaliera della Spezia, che avrebbe dovuto rinnovare la visita di idoneità al servizio. Rientrato in sede a Genova dopo la visita, effettuata il 25 febbraio 2021, l'imputato aveva riferito a IN di essere stato giudicato idoneo;
aveva riconsegnato il plico, aperto, accompagnato da una relazione di servizio a propria firma contenente l'elencazione dei documenti ivi contenuti;
aveva dichiarato che la Commissione medica, dopo averli visionati, li aveva ritenuti non rilevanti e glieli aveva restituiti. Era viceversa emerso, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, giudicati perfettamente attendibili, che l'imputato non avesse mai consegnato il plico alla Commissione medica. Né l'imputato aveva mai negato che il plico gli fosse stato consegnato chiuso e che egli lo avesse riconsegnato aperto.

2. IA ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 5 cod. pen. mil. pace e vizio della motivazione, sostenendo che, trovandosi egli, all'epoca dei fatti, in aspettativa per infermità, non era certamente un «militare in servizio», ai sensi del citato art.

3. Essendo inoltre un semplice graduato, non poteva neppure definirsi «militare da considerare in servizio», ai sensi del successivo art. 5, perché i militari in aspettativa apparterrebbero a quest'ultima categoria solo se rivestiti del grado di ufficiale o di sottufficiale. Egli non sarebbe stato, pertanto, destinatario dei precetti della legge penale militare.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 253 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, lamentando il mancato sequestro subn del corpo di reato rappresentato dal plico di corrispondenza. Il sequestro sarebbe stato, invece, atto dovuto e nient'affatto superfluo a fini probatori. Poiché la ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni destava serie perplessità, solo la conoscenza delle modalità di apertura della busta avrebbe permesso di fare luce sul reale responsabile di una tale azione.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni, che avrebbe dovuto essere condotta con particolare rigore stante la forte inimicizia che contrapponeva costoro all'imputato.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione, che sarebbe di puro stile, assertiva e priva di efficacia dimostrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. L'art. 1 cod. pen. mil. pace designa le persone soggette alla legge penale militare, includendovi primariamente i «militari in servizio alle armi» e «quelli considerati tali», e facendo salva l'applicazione della legge stessa rispetto a categorie ulteriori di soggetti (militari in congedo, militari assimilati, iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e altre persone estranee all'istituzione militare) nei limiti sanciti dalle altre norme del medesimo titolo o da disposizioni particolari. Espressione del carattere di personalità della legge penale militare, la disposizione di esordio non svolge una funzione solo definitoria, ma è volta a delimitare la sfera di validità soggettiva della legge stessa, necessariamente più ristretta di quella della legge penale comune e, se del caso, in rapporto di specialità con quest'ultima (Sez. 1, n. 6676 del 08/05/2000, D'Agostino, Rv. 216162-01; Sez. 1, n. 9800 del 30/06/1994, Quartarone, Rv. 199281-01). La disposizione, di diritto penale sostantivo, è inoltre termine di riferimento, che, nella sua prima parte, vale a perimetrare l'ambito della giurisdizione penale militare. È noto che la Costituzione della Repubblica ha inteso restringere entro confini rigorosi l'operatività dei tribunali militari in tempo di pace, limitandola ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate», nell'accezione ristretta di cittadini organicamente e attualmente inseriti nell'istituzione militare. I «militari in servizio alle armi», e «quelli considerati tali», sono appunto le categorie assoggettabili alla giurisdizione speciale (Corte cost., sentenza n. 429 del 1992, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 263

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