Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2015, n. 14688
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La responsabilità disciplinare del magistrato del P.M. che ometta di chiedere la revoca della misura cautelare per scadenza dei termini sussiste anche se egli ha già presentato la richiesta di rinvio a giudizio, poiché questa, ai sensi dell'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen., investe il giudice del potere-dovere di provvedere alla revoca "anche di ufficio", ma non esclude il concorrente potere-dovere di istanza del P.M.
Sul provvedimento
Testo completo
O S C U R A T A 14688 -15 E T Oggetto RPUBBLICA ITALIANA N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare E magistrati LA CORTE SUPRMA DI CASSAZIONE R.G.N. 8878/20 SEZIONI UNITE CIVILI 14688 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. L A R -- Primo Pres.te f.f. - Ud. 07/07/2015 Presidente Sezione Dott. RNATO RORDORF PU Consigliere Dott. SALVATOR DI PALMA Rel. Consigliere Dott. G BI - Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI Consigliere Dott. CLLA DI IASI Consigliere Dott. S PTI Consigliere Dott. R FCA Consigliere Dott. A G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8878-2015 proposto da: rappresentato e difeso da sè medesimo D.G.P. 2015 all'avvocato L G, presso il cui unitamente 312 studio è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARINI 62;
ricorrente -
contro
O S C U R AT A MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATOR GENERALE DELLA RPUBBLICA PRSSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati avverso la sentenza n. 11/2015 del CONSIGLIO SUPERIOR DELLA MAGISTRATURA, depositata il 22/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato L G;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. U A, che ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso, ammonimento. O S C U R A T A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dr. per quanto ancora qui specificamente rileva, D.G.P. venne incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), dl.vo n. 109/06, perché, in qualità di sostituto procuratore in servizio presso la Procura di Lecco, in violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge: nell'ambito del procedimento penale n. 783/09 GIP-3883/08 PM, iscritto a carico di per il reato di cui all'art. 609 bis cp, L.A. omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare disposta nei confronti dell'indagato, in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303, comma 1, lett. a), n. 2, e 306 cpp, aveva avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di complessivi giorni 208, arrecando con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 dl.vo n. 109/06, un ingiusto danno al predetto indagato, che era rimasto ingiustificatamente ristretto sine titulo;
- nell'ambito del procedimento penale n. 2046/09 GIP-2438/09 PM. iscritto nei confronti di per i reati di cui agli artt. B.G. 337, 582, 585 cp, omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine di durata massima della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato, ed in grave violazione, 3 O S C U R A T A commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303, comma 1, lett. a), n. 1, e 306 cpp, aveva avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di 116 giorni, arrecando con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 dl.vo n. 109/06, un ingiusto danno al predetto imputato che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titulo. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 12.12.2014-22.1.2015, corretta, su richiesta del difensore dell'incolpato, con provvedimento del 20.3.2015, assolse il D.G. da analoga incolpazione relativa ad un altro episodio dr. e, ritenutane la responsabilità quanto alle condotte relative ai B. gli inflisse la sanzione ricordati procedimenti L. e disciplinare della censura. L.Ritenne la Sezione disciplinare, quanto al procedimento l'inaccoglibilità della prospettazione difensiva secondo cui diversa e maggiore avrebbe dovuto essere la durata della custodia cautelare e, quanto al procedimento che la responsabilità B. dell'incolpato non poteva essere esclusa dal fatto che tale procedimento facesse parte di un gruppo di novecento fascicoli processuali contro noti riassegnati al magistrato in data 1° ottobre 2009. M 4 O S C U R A T A Avverso l'anzidetta sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura il dr. D.G.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. II Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso con applicazione dell'ammonimento. MOTIVI DELLA DECISIONE L. il ricorrente1. Con il primo motivo, relativo al procedimento denuncia violazione dell'art. 2, comma 2, dl.vo n. 109/06;
assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione disciplinare, il termine massimo di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari era di un anno, e non di sei mesi, in quanto la pena astrattamente applicabile era non inferiore nel massimo a venti anni, dovendo la pena edittale massima di 10 anni prevista dall'art. 609 bis cp essere aumentata per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata e, ulteriormente, per l'aggravante della minore difesa, contestata in fatto, di cui all'art. 61, n. 5, cp;
rileva al riguardo che la Sezione disciplinare, disattendendo tale assunto, non aveva applicato il principio secondo cui non può dar luogo a responsabilità disciplinare del magistrato l'attività di 5 P O S C U R A T A interpretazione di norme di diritto, che, nella specie, neppure era stata definita come abnorme o implausibile. Con il secondo motivo, sempre relativo al procedimento L. il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di plurime norme di legge;
al riguardo deduce diffusamente le ragioni per cui in effetti, nel caso di specie, il termine massimo di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari era di un anno, e non di sei mesi, stante la correttezza giuridica dell'interpretazione già esposta nel precedente motivo, e si duole che la Sezione disciplinare abbia omesso di motivare sugli orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla sua opzione interpretativa;
deduce inoltre che, essendo la detenzione iniziata il 22.4.2009, il termine annuale scadeva il 22.4.2010, epoca, tuttavia, in cui esso ricorrente non aveva più la materiale disponibilità del fascicolo, avendolo depositato al GUP con la richiesta di rinvio a giudizio in data 17.12.2009, e assume che la responsabilità del magistrato sul controllo della scadenza dei termini della misura cautelare deve essere ancorata alla materiale disponibilità del fascicolo processuale. Con il terzo motivo, relativo al procedimento B. il ricorrente denuncia violazione di plurime norme di legge;
ribadendo le argomentazioni già svolte con il secondo motivo, deduce che, pure 6 O S C U R A T A nel caso di specie, il termine di durata massima della custodia cautelare avrebbe dovuto essere calcolato facendo riferimento anche alla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, cosicché il ritardo doveva essere considerato soltanto di 24 giorni, con conseguente diversa valutazione della gravità oggettiva del fatto addebitato. I suddetti tre motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
1.1 Deve premettersi che non può essere condiviso l'assunto difensivo del ricorrente, svolto nell'ambito del secondo motivo di ricorso, secondo cui dovrebbe essere esclusa la sua responsabilità sul controllo della scadenza dei termini della misura cautelare per il periodo successivo alla mancata materiale disponibilità del fascicolo processuale, nella specie decorrente, quanto all'incolpazione relativa al L, dalla richiesta di rinvio a giudizio in data 17.12.2009. La potestà del PM di