Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2021, n. 06891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2021, n. 06891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06891
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 29420-2016 proposto da: AMBROSI DE MAGISTRIS GIOVANNI, AMBROSI DE MAGISTRIS EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CORTINA D'

AMPEZZO

269, presso lo studio dell'avvocato F D S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S M V S, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

A G, A P, A L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO

29, presso lo STUDIO LEGALE MONACO SORGE, rappresentati e difesi dall'avvocato A G, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrentl - avverso la sentenza n. 5167/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli l'Avvocati F D S e S M V S, difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A G, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Fatti di causa

A A D M, a ministero del suo tutore, ebbe ad avviare lite avanti il Tribunale di Roma nei confronti di P, L e G A chiedendo fosse accertato che le quote di alcune società, in effetti nella titolarità della defunta moglie T V, erano state fittiziamente intestate ai figli nati dal primo matrimonio della stessa, sicché chiedeva la consegna delle quote sociali a lui spettanti quale erede della moglie ovvero il riconoscimento di un conguaglio sulla vendita della sua quota dell'asse, relitto morendo dalla V, già oggetto dell'atto notarile del 19.10.1999. Resistettero i consorti germani A, contestando la pretesa attorea in quanto l'intero asse ereditario - comprese le quote sociali fittiziamente loro intestate dalla madre - era stato oggetto di divisione e con il rogito notarile e con la coeva scrittura privata di natura transattiva, confermata con scrittura del 2003. Nel corso del giudizio era chiamata in causa la srl Pialvit per sentir dichiarare non opponibile all'attore una sua delibera sociale di modifica dello Statuto. Deceduto A A D M, il procedimento era proseguito dai figli eredi Giovanni - già tutore - ed Emilia Ambrosi de Magistris. Il Tribunale capitolino, ad esito della trattazione, rigettò le domande proposte dagli attori, che gravò delle spese di lite. Proposero gravame i consorti germani A D M e resistettero sia i germani A che la srl Pialvit, chiedendo la ripulsa dell'appello. All'esito la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello, osservando come, valutati nel loro complesso, l'atto notarile e le scritture private stipulate tra le parti con relazione all'asse, relitto morendo dalla V, lumeggiavano come i suoi eredi ebbero a dividere l'intero ed effettivo asse ereditario, comprese le quote sociali fittiziamente intestate dalla madre ai figli, anche perché Aldo Ambrosi - quale gestore del patrimonio immobiliare e societario della moglie - era ben I consapevole che anche le quote sociali di causa erano comprese nell'asse ereditario. La Corte capitolina osservava, poi, corna la domanda di rescissione effettivamente era domanda nuova rispetto all'originario thema decidendum e come la questione se le controscritture, a firma dei figli, afferenti l'intestazione fittizia delle quote sociali in capo loro configurassero patto fiduciario ovvero mera simulazione, non incideva sulla soluzione poiché l'atto transattivo del 19.10.1999 definiva anche la sorte delle quote in questione. Al riguardo di detta scrittura privata, inoltre, il Collegio romano rilevava come l'affermazione del figlio, tutore di A A D M, di non conoscere la sottoscrizione attribuita al padre era stata formulata tardivamente, sicché la scrittura era da ritenere riconosciuta ex art 215 cod. proc. civ. I germani A D M hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte capitolina articolato su nove motivi, anche illustrato con nota difensiva. I germani A hanno resistito con controricorso anche illustrato con memoria difensiva. All'odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. - rigetto - e dei difensori delle parti, questa Corte adottava soluzione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti germani A D M s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione svolto i ricorrenti denunziano violazione delle norme portate negli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'interpretazione della volontà contrattuale desunta dalla Corte romana dall'atto notarile e dalla scrittura privata coeva del 19.10.1999, poiché in contrasto con il dato letterale desumibile da detti atti e formulata utilizzando elementi fattuali ora difformi dal contenuto documentale ora irrilevanti ai fini ermeneutici. Difatti osservano i ricorrenti nell'atto notarile non era fatta alcuna menzione delle quote sociali, fittiziamente intestate ai figli dalla V, bensì si richiamava, ai fini della delimitazione dell'asse considerato, la denunzia di successione, mentre nella coeva scrittura privata di transazione in alcun modo era lumeggiato che le parti consideravano un asse di contenuto diverso rispetto a quello indicato nella citata denunzia di successione, mentre anche la previsione di un'integrazione del valore della quota destinata al marito-vedovo era sempre riferita a rivalutazione del valore dei beni oggetto della citata denunzia di successione. Quanto poi alla conoscenza da parte del marito-vedovo A A D M dell'effettiva proprietà in capo alla de cujus delle quote intestate ai figli, la circostanza che il marito gestiva le proprietà immobiliari e sociali della moglie poteva lumeggiare solo che egli conosceva la situazione resa palese dai libri sociali e non anche, necessariamente, gli accordi fiduciari o simulati sottostanti tra madre e figli. L'argomentazione critica sviluppata in effetti nell'articolato motivo d'impugnazione appare tesa a contrapporre propria tesi alternativa alla valutazione della volontà contrattuale elaborata dalla Corte capitolina sulla scorta degli atti di causa. La Corte capitolina ha posto in evidenza come le parti ebbero a stipulare ben tre atti contrattuali in relazione alla successione di T V, e che nella scrittura privata del 1999 - coeva all'atto notarile - non era operato riferimento alla dichiarazione di successione, bensì solamente all'asse ereditario relitto. Inoltre nella medesima scrittura privata era operato specifico riferimento alla volontà delle parti di definire ogni loro rapporto in relazione alla successione della V - mediante la cessione della quota da parte del vedovo -, mentre con la scrittura privata del 2003 - che operava esplicito richiamo al patto transattivo del 1999 - si provvedeva a riconoscere al vedovo ulteriore e sensibile somma a titolo di conguaglio. Unitamente a detta condotta contrattale tenuta dalle parti, il Collegio romano ha pure valorizzato due elementi presuntivi, ritenuti rilevanti poiché lumeggianti la circostanza che A
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