Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/06/2021, n. 22136

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/06/2021, n. 22136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22136
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRISETTI LAKI nato a TRIESTE il 11/09/1984 COLOMBO CHIARA nato a ROVERETO il 24/06/1987 avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di TREVISOdateawo4.se-eriteT3Tt i;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di Treviso , con sentenza del 18 settembre 2020 ha applicato nei confronti di GRISETTI LAKI E COLOMBO CHIARA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648

CP

Propongono ricorsi distinti, ma aventi identico contenuto, i due imputati deducendo violazione dell'articolo 129 codice procedura penale. Il motivo è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
ne consegue che il vizio della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza o all'assenza di cause di proscioglimento non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto impugnazioni proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi