Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11291

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11291
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22291/2017 R.G. proposto da: Fallimento Dress Manifacture s.r.I., in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. F F, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 175, presso lo n studio dell'Avv. R R;

- ricorrente -

contro

Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria di International Credit Recovery s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M M, ZA, presso il suo studio ha eletto domicilio in Roma, Lungotevere SS Arnaldo da Brescia, n. 9/10;

- controricorrente -

Pirelli RE Credit Servicing s.p.a.;
Aurora Immobiliare s.r.I.;
Cosvaz - Società cooperativa per lo Sviluppo Agricolo e Zootecnico s.r.I.;
Sidemar s.r.I.;
Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
International Credit Recovery s.r.I.;
Limite Raffaele, nella qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare n. 1127/1994 r.g.e.;
Sezione speciale Istituto per il credito della cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1225 del Tribunale di Noia pubblicata il 24 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'avv. S M, per delega dell'avv. F F, e l'avv. B G, per delega dell'avv. M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri.

FATTI DI CAUSA

Nell'ambito di un processo esecutivo fondiario pendente innanzi al Tribunale di Noia interveniva la Curatela del fallimento Dress Manifacture s.r.l. per richiedere l'assegnazione in prededuzione delle somme necessarie al pagamento dell'ICI e dell'IMU. Avverso il provvedimento di diniego, la Curatela proponeva opposizione agli atti esecutivi, chiedendone la sospensione. Il giudice dell'esecuzione, pronunciandosi con decreto del 6 agosto 2015, rigettava inaudita altera parte l'istanzaysospensione e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1° settembre 2015, assegnando di un termine alla Curatela per provvedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle controparti. Ordinava alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del decreto all'opponente. All'udienza così fissata non compariva nessuno e il giudice dell'esecuzione pronunciava l'inammissibilità dell'opposizione. La Curatela del fallimento Dress Manifacture s.r.I., deducendo la mancata comunicazione da parte della cancelleria del decreto del 6 agosto 2015, faceva istanza al giudice dell'esecuzione per essere rimessa in termini e aver assegnato un termine per introdurre il giudizio nel merito;
in subordine, chiedeva la fissazione di un'ulteriore udienza innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di rimessione in termini, ma integrava il proprio provvedimento, assegnando all'opponente termine di 90 giorni per instaurare il giudizio di merito. Il giudizio veniva ritualmente introdotto e, a conclusione dello stesso, il Tribunale di Noia dichiarava rinammissibile l'opposizione, ritenendo che la mancata notificazione del ricorso nei termini fissati nel decreto di comparizione delle parti relativo alla fase sommaria valesse quale rinuncia alla domanda. Avverso tale sentenza la Curatela del fallimento Dress Manifacture s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati da successive memorie ex art. 378 cod. proc. civ. La International Credit Recovery s.r.l. ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso come riportato in epigrafe, anche mediante conclusioni scritte che sono state anticipate alle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 175, 136, 737 e 738 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt.631, 181, 291 e 309 cod. proc. civ. Ritiene la Curatela ricorrente che il Tribunale sia caduto in errore nell'affermare che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nella fase sommaria non dovesse essere comunicato alla parte ricorrente, mancando una norma che lo preveda. La circostanza che alla fase sommaria dell'opposizione si applichi, ai sensi dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., il rito camerale non escluderebbe - secondo la ricorrente - che la comunicazione del decreto da parte della cancelleria sia dovuta, a maggior ragione quanto è stata disposta espressamente dal giudice dell'esecuzione, come nel caso di specie è avvenuto. In ogni caso, assume ancora la Curatela, la mancata comparizione delle parti avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a fissare una nuova udienza ai sensi dell'art. 631 cod. proc. civ. Il motivo è infondato.

1.2 La giurisprudenza di questa Corte è saldamente dell'avviso che il decreto di fissazione dell'udienza camerale non debba essere comunicato. Infatti, «nei procedimenti camerati, come quello di cui si tratta, non è previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione della udienza: il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso» (Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv. 629676 - 01). Del resto, l'art. 134, secondo comma, cod. proc. civ. prevede espressamente che la cancelleria debba provvedere alla comunicazione dell'ordinanza (come risulta pure dalla rubrica della disposizione), mentre l'art. 135 cod. proc. civ., nel regolare la forma e il contenuto del decreto, non contiene un'analoga previsione, così implicitamente evidenziando che in ciò sta una delle specifiche differenze fra le due tipologie di provvedimento.Invero, la citata sentenza delle Sezioni unite prosegue osservando che, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti (quindi anche del ricorrente, che non ha avuto notizia dell'udienza fissata dal giudice), «non potrà che adottarsi lo strumento di cui all'art. 181 cod. proc. civ., previsto nell'ordinamento processualcivilistico per tali ipotesi, pur se anch'esso dettato con riferimento all'ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo agli specifici procedimenti camerali di cui si tratta, da alcun impedimento logico o giuridico, ed è, anzi, imposta dalla identità di ratio. Non potrebbe, per converso, in assenza di una indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, la mancata comparizione delle parti essere considerata una tacita rinunzia al ricorso: un tale effetto provocherebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, a norma dell'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ., l'improcedibilità viene dichiarata quando questi ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma anche a quella successiva, fissata dal giudice». Tuttavia, con specifico riferimento all'omessa comparizione delle parti nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, è stato correttamente osservato che la sanzione processuale non è mai quella dell'inammissibilità del ricorso, in quanto il giudice deve assegnare «in ogni caso» (art. 618, secondo comma, cod. proc. civ.) un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, L'inosservanza del termine per notificare il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., stabilito dal giudice con il medesimo decreto che fissa l'udienza innanzi a sé, è rilevante solo ai fini della fase sommaria, ma non preclude che sull'azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito. Per tale ragione, diversamente da quanto avviene per il rito camerale "comune" di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ., in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, sentenza n. 20018 del 06/10/2016, Rv. 642609 - 01). Del resto, gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., così come l'art.631 cod. proc. civ. in materia esecutiva, presuppongono tutti che il giudice abbia prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, sebbene le parti non siano comparse innanzi a lui. Ben diverso è, invece, il caso in cui il ricorrente non abbia neppure depositato in cancelleria la copia del ricorso notificato alla controparte e, quindi, non vi sia alcuna evidenza dell'avvenuta osservanza del termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. civ. per l'instaurazione del contraddittorio. Pertanto, correttamente il giudice dell'esecuzione non ha fissato una seconda udienza innanzi a sé per provvedere sull'adozione dei "provvedimenti opportuni" caratteristici della fase sommaria di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. civ., ma ha integrato il proprio provvedimento con cui aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione (provvedimento avente valore, evidentemente, circoscritto alla sola fase sommaria), assegnando all'opponente un termine per instaurare il giudizio di merito. Altrettanto correttamente il Tribunale del merito ha rilevato la violazione del termine perentorio di cui all'art. 618 cod. proc. civ. per la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria e, ritenendo che questa fosse necessariamente prodromica al giudizio a cognizione ordinaria (sul punto, si veda il paragrafo seguente), ha dichiarato l'opposizione inammissibile.
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