Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2012, n. 18701
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A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; la stessa, però, non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al giudice disciplinare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 del Codice deontologico forense. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che, nell'applicare la sanzione della radiazione, aveva valutato la condotta dell'incolpato, giudicandone l'offensività in relazione ai principi supremi di giustizia e lealtà processuale ed ai valori di dignità, prestigio e decoro del medesimo professionista, degli altri colleghi coinvolti nella vicenda e dell'intera classe professionale, in piena autonomia rispetto al giudice penale il quale aveva concesso attenuati generiche e sospensione condizionale della pena escludendo il pericolo di recidiva).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9634/2012 proposto da:
B C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell'avvocato T C, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
- intimati -
avverso la decisione n. 44/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 02/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dai Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito l'Avvocato Carlo TESTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con delibera 21 luglio 2011, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna dispose la radiazione dell'avv. B Cinzia per aver sottratto dalla cancelleria, alterato e tentato di sopprimere un atto giudiziario (verbale di udienza civile), e di aver artefatto una sentenza della corte bolognese.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, davanti al quale la B impugnò la predetta delibera, ha respinto il ricorso, rilevando che i fatti contestati - ammessi e in ogni caso accertati dalla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta - erano pacifici, e, quanto al trattamento sanzionatorio, ponendo l'accento sull'assoluta gravità degli stessi, stante l'infondatezza di tutte le considerazioni attenuatrici della responsabilità, svolte dalla ricorrente con riferimento alla sua situazione personale.
3. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 27 marzo 2012, ricorre la dottoressa B con atto notificato il 6 aprile 2012, per tre motivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso, la dottoressa B denuncia la violazione dell'art. 444 c.p.p.p., e art. 445 c.p.p., comma 1 bis, per non aver ritenuto vincolante la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche sul piano della valutazione dei requisiti soggettivi ai fini dei benefici e dei trattamenti (attenuanti generiche, regime della continuazione, sospensione condizionale nella previsione che non vi sarebbe stata recidiva).
4.1. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e art. 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n.97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
(patteggiamento) ha