Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2005, n. 3248
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F N - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE SIMONE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 16, presso lo studio legale ROSSOTTO, difeso dall'avvocato E P, giusta mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 232/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 18/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/05 dal Consigliere Dott. N F;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello stato V, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di irrogazione di sanzioni e recupero di imposta L'Ufficio IVA di Benevento ha ingiunto a Pasquale De Simone, in relazione all'acquisto di attrezzature agricole effettuato nel 1988 presso il Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, il pagamento della somma di lire 12.060.000 per maggiori imposte, pene pecuniarie ed interessi.
UD,e Simone ha impugnato l'avviso deducendo l'esenzione dall'IVA,ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del D.L., n. 474/87, convertito nella legge n. 12/88, degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980 e l'Ufficio ha opposto l'insufficienza della documentazione allegata dal contribuente per fruire dell'invocata agevolazione. L'Ufficio ha opposto, in particolare, che il contribuente aveva prodotto un certificato attestante genericamente il danneggiamento della sua azienda agricola a causa del sisma, e non, come richiesto dall'art. 5 del D.L. n. 799/80, avvertito in legge 875/80, regolante la materia
delle agevolazioni, un certificato comprovante il danneggiamento subito dalle attrezzature agricole, sia pure senza indicazione analitica delle scorte vive o morte distrutte o deteriorate. La Commissione tributaria di primo grado di Benevento e la Commissione tributaria regionale della Campania hanno rispettivamento accolto il ricorso e respinto l'appello dell'Ufficio sul presupposto che l'art. 8 D.L. 474/87 non avesse carattere interpretativo dell'art. 5 D.L. 799/80, come sostenuto dall'Ufficio stesso, ma avesse introdotto un
beneficio autonomo e diverso sia in relazione al tipo di operazioni esenti (acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento delle aziende agricole danneggiate e non solo per ripristinare le scorte distrutte o danneggiate), sia in relazione alla documentazione richiesta per godere dell'esenzione (dovendo questa riferirsi al danneggiamento dell'azienda agricola nel suo complesso e non nelle singole attrezzature).
Avverso la sentenza della Commissione regionale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione col quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.L. n. 799/80, convertito in legge 875/80, dell'art. 3 D.L. 19/84, dell'art. 8, co. 4 e 5, D.L. n. 474/87, convertito in legge n. 12/88. Il contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo proposto il ricorrente ha ribadito la natura meramente interpretativa dell'art. 8 D.L. 474/87 e la necessita, ai fini del godimento dell'esenzione invocata, della produzione di documento attestante il danneggiamento delle attrezzature a causa del sisma, come previsto dalla norma interpretata, l'art. 5 D.L. 799/80. La censura è infondata.
L'art. 8, co. 4, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474 (convenite nella legge 21 gennaio 1988, n. 12), il quale prevede l'esenzione dall'IVA degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, non ha natura interpretativa dell'art. 5, co. 1, lett. d), de D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 (convenite nella legge 22 dicembre 1980, n. 875) - concernente invece l'esenzione dall'IVA degli acquisti di attrezzature dirette a ripristinare le scorte distrutte o danneggiate dall'evento sismico - ma introduce un beneficio autonomo e diverso: sia in relazione all'oggetto, o tipo di operazioni esenti, il che appare evidente dalla lettura delle due norme, sia in relazione al limite temporale di efficacia, che per l'art. 8 D.L. 474/87 è costituito dall'entrata in vigore del D.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, mentre per l'art. 5 D.L. 799/80 è il 31.12.1988 (e in tal senso v., tra le altre, Cass. 29
marzo 2002, n. 4585, nonché Cass. n. 10660, 15372 e 16209 del 2001), sia, infine, per l'espresso riferimento al danneggiamento dell'azienda e non più delle scorte, in relazione alla certificazione sindacale necessaria per fruire dell'agevolazione, che deve pertanto riguardare, come correttamente ritenuto dalla C.T.R., l'attività aziendale nel suo complesso e non le singole attrezzature.
Tale interpretazione trova conferma nel comma 5 dello stesso art. 8 D.L. 474/87, il quale prevede, in conformità con il comma 4 dell'art. 40 del D.L. n. 648/76, emanato in relazione agli eventi
sismici che avevano colpito il Friuli Venezia Giulia, convertito in L. 730/76, che "ai fini dell'applicazione delle agevolazioni la condizione di danneggiato dal sisma è attestata dal sindaco", laddove per danneggiato non può non intendersi il soggetto titolare dell'azienda danneggiata.
Il ricorso va dunque respinto.
Spese compensate per il diverso orientamento giurisprudenziale all'epoca della proposizione del ricorso (v. Cass. N. 12100 del 1998).