Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2004, n. 11968
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Per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151 - a norma della quale sono salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori alla data di entrata in vigore di essa legge - e per il principio del "favor testamenti", alla sostituzione fidecommissaria contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, si applica l'art. 696 cod. civ. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione avvenga dopo l'abrogazione della medesima, e pertanto, ai sensi del quarto comma di detta norma, se il primo beneficiato rinunzi all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'eredità si devolve al sostituito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V A - Presidente -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. D J R - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILI GIOV PIERO, GENTILI ORNELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato M C P, difesi dall'avvocato G D C, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PICCHI MARIA, PICCHI GIULIA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato A V, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 161/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/11/03 dal Consigliere Dott. G S;
udito l'Avvocato L D P con delega dell'Avvocato V A, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giorgina G, parente di quinto grado di G D B - premesso che costei, con testamento olografo del 20.7.48, aveva disposto di tutti i suoi beni in favore delle proprie sorelle F ed I e, alla morte di queste, in favore di M e G P con la seguente disposizione: Alla morte delle mie sorelle i suddetti beni mobili e immobili vadino alle bambine Giulia e M Picchi di Umberto residente adesso a Soriano nel Cimino. Qualora le suddette bambine si maritassero le mie sorelle debbono consegnare loro la biancheria nuova in rotoli, etc...;
che la nominata disponente era, poi, deceduta il 25.6.81;
che le istituite sorelle F ed I le erano, invece, premorte;
che la disposta sostituzione era inattuabile per il divieto di cui all'articolo 692 C.C. - con citazione 15.10.82 conveniva M e G P innanzi
al tribunale di Viterbo onde sentir riconoscere la sua qualità d'erede legittima della G D B con conseguente condanna delle stesse alla restituzione dei beni costituenti l'asse ed al risarcimento dei danni subiti per il loro mancato godimento. M e G P, nel costituirsi, chiedevano, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi sia del padre, sia della madre della defunta ed eccepivano la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per l'esistenza di parenti nel 4^ grado, la cui presenza escludeva la delazione in favore della stessa;
chiedevano, quindi, una declaratoria di validità della disposizione testamentaria al sensi dell'articolo 688 C.C. e, conseguentemente, il riconoscimento della loro qualità di coeredi testamentarie;
in via riconvenzionale, sulla premessa che i beni ed i diritti ricevuti non avevano prodotto alcun reddito, chiedevano che, in caso d'accoglimento della domanda dell'attrice, costei fosse condannata alla refusione delle spese da loro sostenute per il funerale della de cuius e per le riparazioni effettuate nell'appartamento sito in Viterbo alla via monte Pertica n. 6.
Verificatasi in prosieguo la morte dell'attrice, il giudizio era riassunto dai di lei figli G G P e G O. Quindi le parti, sulla questione preliminare relativa alla legittimazione processuale, si davano reciprocamente atto che, rispetto alla de cuius, l'originaria attrice era stata parente in quinto grado, mentre tale P R era parente in quarto grado.
Con sentenza 678/94, l'adito tribunale - ritenuto che nel testamento de quo non fosse ravvisabile una sostituzione ordinaria, bensì una sostituzione fedecommissaria, in quanto erano individuabili due istituzioni in ordine successivo, con l'imposizione dell'obbligo alle prime istituite di conservare i beni e di restituirli alle sostituite;
che alla nullità della sostituzione fedecommissaria conseguisse l'applicazione della regola generale della devoluzione dell'eredità secondo legge e, quindi, alla G per essere risultata costei, parente nel quinto grado, la più prossima alla de cuius, qualità nella quale erano subentrati, a seguito del suo decesso, i suoi eredi G P ed O G;
che non si dovesse tener conto della P R, congiunta nel quarto grado della de cuius, risultata trasferita negli anni 1920-1925 in Argentina donde non era tornata senza che se ne fossero più avute notizie;
che, pur esistendo altri parenti nel quinto grado rispetto alla defunta, costoro fossero, tuttavia, rimasti meri chiamati all'eredità per oltre dieci anni, onde il diritto d'accettare l'eredità loro devoluta s'era in ogni caso prescritto ai sensi dell'art. 480 C.C. - in accoglimento della domanda di parte attrice, ritenuta la nullità del testamento e dichiarata aperta secondo legge la successione della de cuius, riconosceva eredi legittimi della stessa G P ed O G, in luogo di G Giorgina o G, a sua volta deceduta, in quanto eredi legittimi di costei;
devolveva l'eredità come per legge in favore dei predetti Gentili nella qualità, stante la premorienza delle istituite F ed I Di Biagi;
ordinava in loro favore la restituzione dei beni facenti parte del compendio ereditario.
Avverso tale decisione M e G P proponevano gravame cui resistevano G P ed O G a loro vota proponendo gravame incidentale.
D'entrambi decideva la corte d'appello di Roma, con sentenza 20.1.00, accogliendo il primo e rigettando il secondo - per il che, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la successione di G D B regolata dalla volontà testamentaria della de cuius eppertanto sue eredi M e G P - sulla considerazione che intento del legislatore fosse sempre stato quello di privilegiare il recupero e l'attuazione della volontà del testatore anche mediante la sanatoria dei vizi del testamento, stante altresì l'applicabilità ad esso del principio di conservazione ex art. 1367 C.C.;
che, nella specie, attesa la premorienza delle istituite alla testatrice, all'atto dell'apertura della successione le sostituite fossero venute a trovarsi, in realtà, nella posizione d'uniche istituite, onde la sostituzione fedecommissaria, non più inficiata