Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/11/2022, n. 35093

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/11/2022, n. 35093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35093
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6267/2018) proposto da: A S (C.F.:

VRS SFN

52T25 H570Z) e G G (C.F.:

GLL GND

53B28 E463S), rappresentati e difesi, in virtù di separate procure in calce al ricorso, dall’Avv. S P, nel cui studio in Roma, piazza Adriana n. 11, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti -

contro

R.D. Costruzioni S.r.l. (C.F.: 01306880491), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione in giudizio depositato in data 8 aprile 2022, dagli Avv.ti C C e C S, nel cui studio in Pisa, via S. Martino n. 51, ha eletto domicilio;
-resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2342/2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, asseritamente notificata il 12 gennaio 2018;
R.G.N. 6267/18 Cron. Rep. C.C.2/11/2022 Cessione quote sociali – Pagamento del corrispettivo residuo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. C T.

FATTI DI CAUSA

1.–Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2010, P S e P E convenivano, davanti al Tribunale di Livorno (Sezione distaccata di Piombino), la R.D. Costruzioni S.r.l. e chiedevano che fosse pronunciata la risoluzione, per inadempimento della società convenuta, dei due contratti di “prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita”, da esse sottoscritti, in qualità di promissari acquirenti, in data 10 dicembre 2006, con la conseguente condanna della promittente alienante al pagamento della penale prevista in detti contratti, che – con successiva scrittura privata del 19 aprile 2008 – era stata ridotta nella misura di euro 65.000,00 per ciascun contratto. Si costituiva in giudizio la R.D. Costruzioni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , la quale resisteva alla domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto. In proposito, deduceva: che detti contratti erano simulati;
che l’operazione ad essi sottesa era riconducibile agli accordi intervenuti tra la R.D., da una parte, nonché A S e G G, dall’altra, in ordine alla cessione in data 14 dicembre 2006 delle quote della Tai S.r.l., di cui quest’ultimi erano soci;
che la sottoscrizione dei preliminari di vendita simulati, a cura della Padrini – quale coniuge del Galli – e della Pistolesi – quale suocera dell’Aversa – , era avvenuta a garanzia del pagamento della parte di prezzo della cessione delle partecipazioni sociali, che doveva essere corrisposta “in nero”. Con memoria integrativa, depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., le attrici riconoscevano che i contratti erano simulati, chiedendo che fosse accertata la simulazione di tali contratti, con la connessa verifica che il reale rapporto sottostante era intercorso tra la R.D. Costruzioni, da una parte, nonché A S e G G, dall’altra. Quindi, nel corso del giudizio, spiegavano intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) A S e G G, i quali chiedevano che la R.D. Costruzioni fosse condannata al pagamento dell’importo di euro 65.000,00 per ciascuno, assumendo che la R.D. – giuste le dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione –aveva riconosciuto tale debito. Con successiva memoria integrativa, la R.D. Costruzioni contestava la domanda proposta dagli intervenienti, rilevando che l’importo dovuto “in nero” per la cessione delle quote della Tai era stato già corrisposto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 81/2011, depositata il 25 maggio 2011, dichiarava la simulazione dei contratti denominati di “prenotazione di alloggio e/o preliminare di compravendita” e condannava la R.D. al pagamento della somma di euro 65.000,00 ciascuno, in favore di A S e G G, a titolo di residuo del prezzo dovuto per la cessione delle partecipazioni sociali della Tai, compensando integralmente le spese di lite tra le attrici e la convenuta e condannando quest’ultima alla refusione delle spese di lite in favore degli intervenienti. In particolare, la pronuncia di prime cure sosteneva che le deduzioni della società convenuta, in ordine agli avvenuti versamenti successivi alla sottoscrizione dei contratti e al conseguente saldo del debito contratto a titolo di pagamento del residuo della cessione delle quote sociali, erano rimaste prive di riscontro probatorio. 2.– Proponeva appello la R.D. Costruzioni S.r.l., la quale lamentava: a ) l’inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio di primo grado, in quanto fondato su un titolo diverso da quello azionato dalle attrici;
b ) l’indebito accoglimento della domanda proposta dagli intervenienti, in difetto di alcuna prova del loro asserito credito, non rilevando, a tal fine, le argomentazioni esposte nella propria comparsa di costituzione. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano A S e G G, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, confermava l’accertamento della simulazione dei contratti stipulati tra le parti attrici e la società convenuta e rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma pretesa dagli intervenienti per il titolo indicato. A sostegno della pronuncia il Giudice del gravame rilevava: a) che si era formato il giudicato interno in ordine al capo della sentenza impugnata che, decidendo sulla controversia instaurata dalle attrici contro la R.D. Costruzioni, aveva accertato la simulazione dei contratti emarginati;
b) che la sentenza di primo grado aveva errato, laddove aveva accolto la domanda degli intervenienti sulla scorta delle sole dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione di R.D., sottoscritta esclusivamente dal suo difensore, ma non anche dalla parte personalmente, peraltro prima che venisse spiegato l’atto di intervento, fondato su un titolo diverso (recte la cessione delle partecipazioni sociali) rispetto a quello azionato dalle attrici (recte il preliminare di compravendita);
c ) che, per l’effetto, in mancanza di alcun riscontro probatorio in ordine ai rapporti intercorsi tra gli intervenienti e la R.D. Costruzioni e sull’ammontare del residuo corrispettivo “in nero” ancora dovuto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza del credito fatto valere. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, A S e G G. Si è costituita senza notificare controricorso, al solo fine di avere comunicazione dell’esito decisorio, l’intimata R.D. Costruzioni S.r.l.
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