Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/06/2022, n. 18639

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Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia in cui un Comune fa valere il diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell'Amministrazione municipale, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 62 della l. n. 221 del 2015, ove l'atto amministrativo impugnato non ha ad oggetto l'utilizzo delle acque, né la loro regimazione o l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse, bensì l'organizzazione, e non l'esercizio, del servizio idrico e non rientra, pertanto, nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/06/2022, n. 18639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18639
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

18639-22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI - Primo Presidente f.f. - GIURISDIZIONE ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI -- Consigliere - CC R.G.N. 13011/2021 Consigliere - LUCIO NAPOLITANO Rep. MASSIMO FERRO - Consigliere - Gac. 18639 FABRIZIA GARRI - Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13011-2021 proposto da: COMUNE DI ALTOFONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVANA PATANELLA;

- ricorrente -

contro

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 21 ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BARBERA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO ARMETTA;

- controricorrente -

nonchè

contro

COMUNE DI MONREALE, A.M.A.P. S.P.A. SOCIETA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, REGIONE SICILIANA, COMUNE DI PETRALIA SOTTANA;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione accolgano l'istanza di regolamento di giurisdizione e dichiarino la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Comune di Altofonte ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio che esso stesso ha introdotto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento della delibera n. 5 del 25 giugno 2020 con cui l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Palermo - istituita nel 2016 ai sensi della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 19 - ha respinto la sua richiesta di salvaguardia della gestione diretta del proprio servizio idrico. Ric. 2021 n. 13011 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- 2. Con precedente delibera n. 10 del 27 settembre 2018, infatti, I'A.T.I. di Palermo aveva affidato il servizio idrico dei comuni dell'ambito territoriale, tra cui il Comune di Altofonte, all'azienda municipalizzata acque di Palermo (A.M.A.P.) s.p.a.;
a seguito di tale delibera, il Comune di Altofonte aveva chiesto all' A.T.I. il riconoscimento del proprio diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico, ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 152/ 2006, come novellato dall'articolo 62 della legge n. 221/2015;
tale yistanza di salvaguardia è stata rigettata con la suddetta delibera n. 5 del 2020, con la quale l'A.T.I. ha altresì disposto l'obbligo del Comune di Altofonte di confluire nella gestione comune d'ambito affidata ad A.M.A.P. s.p.a.. 3. Nel giudizio introdotto dal Comune di Altofonte per l'impugnativa della delibera n. 5 del 2020 la resistente A.T.I. ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in favore del giudice amministrativo;
donde la proposizione del presente regolamento preventivo di giurisdizione da parte del Comune, con richiesta di declaratoria della giurisdizione dell'adito Tribunale Superiore delle Acque.

4. L'A.T.I. di Palermo ha presentato controricorso chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

5. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 13011 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- 6. In via preliminare va evidenziato che nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Comune di Altofonte alla proposizione del presente regolamento, ancorché esso stesso abbia instaurato il giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
è principio consolidato di queste Sezioni Unite, infatti, che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attore, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (così, tra le tante, Cass. 32727/2018).

7. Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Altofonte sostiene che la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in base al disposto dell'art. 143 R.D. 1933 n. 1775 (T. U. Acque), sul rilievo che la presente procedura rientra proprio tra quelle per le quali il Giudice investito della questione non si limiterebbe a decidere sull'organizzazione del servizio idrico ma il suo pronunciamento e la sua indagine incide sui presupposti per la concessione della clausola di salvaguardia» (pag. 7 del ricorso).

8. La controricorrente A.T.I. di Palermo sostiene, per contro, che il provvedimento amministrativo impugnato non conterrebbe alcuna determinazione idonea ad incidere immediatamente sull'uso delle acque e sulla loro gestione e si inserirebbe solo in modo strumentale nel processo finalizzato a incidere sul regime delle acque pubbliche;
l'oggetto del giudizio, argomenta la controricorrente, consisterebbe nella verifica della legittimità della procedura con cui l'A.T.I., nell'esercizio di un' attività vincolata, ha accertato la Ric. 2021 n. 13011 sez. SU - ud. 14-12-2021 -4- C insussistenza dei presupposti per la salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico in capo al Comune di Altofonte.

9. Il Collegio osserva che la questione della individuazione del giudice munito di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le modalità di partecipazione dei comuni all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge n. 36/1994 ha dato luogo ad esiti non sempre convergenti tra le pronunce di questa Suprema Corte regolatrice e quelle della giurisprudenza amministrativa. 10. Queste Sezioni Unite hanno infatti ritenuto che, in materia di risorse idriche e di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, competano alla giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art.