Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2024, n. 8462
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In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 9407/2018 Numero sezionale 207/2024 Numero di raccolta generale 8462/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto IRPEG CARTELLA ETTORE CIRILLO Presidente PAGAMENTO ROBERTA CRUCITTI Consigliere ANDREINA GEPIETRO Consigliere UP – 21/02/2024 ALBERTO CRIVELLI Consigliere ROSANNA ARANO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9407/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, – ricorrente –
contro
AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall'Avv. G F e ex lege domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, – controricorrente – Numero registro generale 9407/2018 Numero sezionale 207/2024 Numero di raccolta generale 8462/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA MESSINA n. 544/2017, depositata il 14 febbraio 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024 dal Consigliere R A;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, F T, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito per l'Agenzia delle entrate l'Avvocato dello Stato, P G.
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell'Autorità Portuale di Messina, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest'ultima la C.t.r. – pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza n. 20446 del 2013 di questa Corte – ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed avente ad oggetto la maggiore Irpeg dovuta per l'anno di imposta 1997. 2. L'Ufficio, a seguito di controllo automatizzato, recuperava a tassazione l'importo di lire 189.569.000 (pari ad euro 97.904,22). In particolare, non riconosceva l'importo di lire 108.128.000 pari a ritenute d'acconto subite su interessi bancari e crediti dell'anno 1997 e recuperava l'importo di lire 81.441.000 assumendo che la contribuente aveva indebitamente corrisposto l'Irpeg facendo applicazione dell'aliquota ridotta alla metà prevista dagli artt. 6 e 11 d.P.R. n. 601 del 1973, pur non avendo i requisiti ivi previsti.
3. Proponeva ricorso l'Autorità portuale assumendo che l'Ufficio non poteva ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per disconoscere l'aliquota agevolata applicata né per disconoscere ritenute e crediti esposti in dichiarazione. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione di riscossione stante la tardività della 2 Numero registro generale 9407/2018 Numero sezionale 207/2024 Numero di raccolta generale 8462/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 notifica. Nel merito, affermava il diritto a beneficiare dell'aliquota agevolata essendo Azienda di Stato ex art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 e l'illegittimità dell'ulteriore recupero in ragione di ritenute e crediti inspiegabilmente disconosciuti dall'Ufficio. La C.t.p. accoglieva il ricorso affermando che l'Ufficio non avrebbe potuto emettere cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ma avrebbe dovuto emettere avviso di rettifica motivato;
che l'Autorità Portuale rientrava tra le Aziende di Stato ed aveva diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta alla metà. Rigettava, invece, il motivo con il quale la contribuente aveva eccepito la notifica della cartella oltre il termine di decadenza di cui all'art. 36-bis cit., ritenendolo termine ordinatorio.
4. Avverso detta sentenza spiegava appello l'Ufficio ribadendo che l'Autorità portuale non rientrava tra i soggetti che potevano beneficiare dell'aliquota ridotta e che quanto alla seconda ripresa la decisione dei giudici non era supportata da documentazione probatoria idonea a suffragare l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio. L'autorità portuale resisteva con controdeduzioni nelle quali ribadiva l'illegittimità di entrambe le riprese. La C.t.r., con la prima pronuncia, accoglieva l'appello dell'Ufficio evidenziando che la contribuente non rientrava tra i soggetti beneficiari della riduzione di imposta di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973. 5. Detta sentenza veniva annullata con rinvio da questa Corte la quale riteneva fondato il motivo di ricorso con il quale l'Autorità portuale aveva contestato la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed evidenziava che la C.t.r. non aveva esaminato l'eccezione relativa all'illegittimo ricorso alla procedura automatizzata di cui all'art. 36-bis cit. sollevata dalla contribuente in entrambi i gradi del giudizio ed oggetto di espressa pronuncia da parte della C.t.p. 3 Numero registro generale 9407/2018 Numero sezionale 207/2024 Numero di raccolta generale 8462/2024 Data pubblicazione 28/03/2024 6. La C.t.r., pronunciandosi quale giudice del rinvio, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'annullamento della cartella, stante l'irregolarità della procedura di contestazione e, dunque, prescindendo dalla sussistenza, nel merito, dei presupposti per beneficiare dell'aliquota agevolata. Affermava sul punto che le questioni sottese alla somma pretesa a titolo di Irpeg non erano limitata alla rettifica del calcolo dell'imposta ma implicavano la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto i quali dovevano essere contestati formalmente e sottoposti al contraddittorio sicché l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'accertamento «con i canoni ordinari» a . Aggiungeva che era fondato anche l'ulteriore «elemento» rilevato dalla contribuente sulla tardività della «notifica dell'accertamento» in quanto avvenuta oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge.
7. Avverso detta pronuncia ricorre l'Agenzia delle entrate proponendo tre motivi e l'Autorità portuale resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'Ufficio denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.