Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2021, n. 45780

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2021, n. 45780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45780
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T C nato a MILANO il 18/12/1985 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/12/2020- dep. 11/02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica in data 18/06/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato T C a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di ricettazione, indebito utilizzo di carta elettronica, tentato e consumato, furto in pertinenza di abitazione, commessi a BRESSO e a MILANO nel 2019, con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La condotta a lui contestata era consistita nell'avere: - quanto alla ricettazione di cui al capo a), ricevuto due autovetture di provenienza furtiva;
- quanto ai reati di cui ai capi b) e c), indebitamente utilizzato e tentato di utilizzare carte di credito provento di furto;
- quanto al delitto di cui al capo e), preso possesso della vettura Alfa Romeo tg. EV007WX, sottraendola al proprietario P D dal parcheggio condominiale di via Suzzani n. 300, pertinenza del condominio ivi ubicato.

2. T propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen. di cui al capo e) per mancata riqualificazione della condotta in quella di cui all'art. 624 cod. pen. Riprendendo quanto già illustrato nei motivi di appello, sottolinea la forzatura consistita nell'aver ricondotto un'area di sosta condominiale a luogo di svolgimento della vita privata, trattandosi di area di transito temporanea e non di permanenza significativa. Pur se la CORTE territoriale ha richiamato l'orientamento di questa S.C. in ordine alla qualifica di pertinenza propria dell'area condominiale, sostiene che essa mal si concilia con l'interpretazione del concetto di 'privata dimora' fornito dalle Sezioni Unite: la tutela rafforzata si ricollega a una casa privata o a un luogo chiuso, comunque a un sito nel quale si svolgano le manifestazioni intime della persona, non già a un'area di parcheggio, benché di uso condominiale;
- la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'avvenuta applicazione della recidiva infraquinquennale, che ha determinato un sensibile incremento sanzionatorio. Anche per tale aspetto si richiama ai motivi di appello, i quali avevano fatto riferimento all'esito positivo del percorso di affidamento in prova al servizio sociale, pur se di ciò non vi era stata annotazione nel certificato del casellario. Censura che a ciò la CORTEterritoriale abbia replicato che mancava la formale dichiarazione del Tribunale di Sorveglianza da cui evincere l'avvenuta estinzione della pena, poiché tale provvedimento avrebbe avuto effetti meramente dichiarativi sull'esito favorevole dell'affidamento. Aggiunge che l'esito positivo era stato effettivamente dichiarato con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di MILANO del 16/10/2014, del quale allegava copia. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Non è condivisibile la tesi difensiva della esclusione dell'area di parcheggio condominiale dalla categoria della 'pertinenza' della 'privata dimora'. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., peraltro ben presente al ricorrente (cf. Sez. 4 sentenza n. 4215 del
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