Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2021, n. 00316
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TZ EV nato a [...] il [...] NO EN nato a [...] il [...] ER ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro5uratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo il difensore idit...tA)c‘Ctr' 5— ‘e>
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva ritenuto, in sede di giudizio di rinvio, EV TZ, VE OL e WE ER colpevoli del delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 110 e 292 cod. pen., per avere offeso, quali esponenti di un movimento politico separatista, la bandiera italiana, distribuendo manifestini che la rappresentavano come "sudiciume o sporcizia", da spazzare via con la scopa, a favore della bandiera sudtirolese. Reato commesso in Bolzano dal 4 al 15 ottobre 2010. 1.1. Questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza, assolutoria, della Corte di appello, con pronuncia del 26 ottobre 2017, rilevando come la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato risultasse carente posto che gli imputati non avevano prospettato alcun quadro giuridico concreto in cui inserire l'invocata secessione, come a concretare il delitto fosse sufficiente il dolo generico e la percezione dell'offesa da parte di altre persone e, infine, come il delitto previsto dall'art. 292 cod. pen. non fosse mutato nella sua struttura essenziale a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 85 del 2006 e non contrastasse con le norma della Convenzione EDU oltre che con i principi della Costituzione invocati dagli imputati a propria difesa.
1.2. La Corte territoriale, con l'impugnata sentenza - ricordando anche la pronuncia di questa Corte del 4 maggio 2011 n. 23690 resa in questo stesso procedimento, ma in sede cautelare, dovendo decidere sul sequestro preventivo dei manifestini in questione in cui si era, ancora una volta, affermata la sussistenza del delitto contestato - riteneva: - concretato l'elemento oggettivo del reato (nei manifesti era rappresentata una scopa che spazzava via la bandiera italiana, posta a terra, per far posto a bandiera dell'Alto Adige);
- sussistente l'elemento soggettivo del medesimo, punibile a titolo di dolo generico, non contrastando, il rilievo penale dell'incriminata condotta, con il principio costituzionale della libertà di espressione, anche politica, garantito dall'art. 21 della Carta, dovendosi, nel contempo, tenere conto del dettato dell'art. 12 della Costituzione in cui si afferma la necessità di apprestare la tutela dei simboli dello Stato italiano, garantita, appunto, per la bandiera, dal contestato art.292 cod. pen.. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del medesimo difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo, deducono la violazione do legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall'art. 292 cod. pen. che, dopo la riforma apportatavi con la legge n. 85 del 2006, non contempla più la forma di vilipendio consumato sui colori della bandiera, piuttosto che sulla bandiera medesima (intesa unicamente come il tessuto che la rappresenta direttamente).
2.2. Con il secondo motivo, lamentano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza valutare il prospettato diritto di critica che era stato esercitato dai prevenuti, che con la rappresentazione della scena disegnata sui manifestini intendevano stigmatizzare i mali del sistema rappresentato dalla bandiera nazionale, come, del resto, reso noto al pubblico nella conferenza stampa di presentazione degli stessi manifesti.
2.3. Con il terzo motivo, denunciano il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità concorsuale dei tre imputati, che era stata contestata con apposito motivo di appello.
3. Il difensore dei ricorrenti ha presentato memoria con la quale avanza tre nuovi motivi.
3.1. Con il primo, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato disciplinato dall'art. 292 cod. pen. come modificato dalla legge n. 85 del 2006. La legge n. 85 del 2006 ha, infatti, espressamente abrogato il comma terzo dell'art. 292 cod. pen. che prevedeva la punibilità del vilipendio dei colori della bandiera, così che doveva ritenersi limitata, l'area di rilievo penale, all'offesa alla sola bandiera, materialmente intesa, e non ad una sua qualsivoglia raffigurazione. Se ne doveva dedurre