Cass. civ., sez. III, sentenza 04/08/2023, n. 23893
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1281/2020 Numero sezionale 2005/2023 Numero di raccolta generale 23893/2023 Data pubblicazione 04/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Responsabilità civile – TERZA SEZIONE CIVILE Danni da diffamazione a mezzo stampa- Oggetto Domanda risarcitoria. Composta da Dott. F D S - Presidente - Dott. P G - Consigliere - R.G.N. 1281/2020 Dott. M R - Consigliere - Cron. Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere - PU – 26/05/2023 Dott. I A -Consigliera Rel- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1281/2020 R.G. proposto da S L G C e C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante, rappresentate e difese dagli Avvocati V A e S V, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio del secondo, via Flaminia n. 195;
- ricorrenti -
contro
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. (già gruppo editoriale Espresso s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, E M, C T e M G, 1 UP 26.05.2023 Numero registro generale 1281/2020 Ric. n. 1281/2020 Numero sezionale 2005/2023 Pres F. D S Numero di raccolta generale 23893/2023 Est. I. Ambrosi. rappresentati e difesi dalle Avvocate V R D M e Data pubblicazione 04/08/2023 A P, come da procura speciale in calce al controricorso-ricorso incidentale, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio delle predette, piazza Santi Apostoli n. 81;
- controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 3355/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 20/05/2019;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, il quale ha concluso per iscritto per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale;
uditi gli avvocati S Invernizzi, per delega, per le parti ricorrenti e Virginia Ripa di Meana e A P per le parti controricorrenti;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dalla Consigliera Dott.ssa I A.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 3355 del 20 marzo 2014 la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione principale proposta da GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A., dal direttore responsabile Ezio Mauro e dai giornalisti C T e M G, avverso la pronunzia n. 3508 del 17 novembre 2015 del Tribunale della stessa città, - con cui era stata accolta la domanda proposta da S L G C e C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO e condannati i convenuti al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, liquidati in euro 25.000,00, ciascuno, e condannati i giornalisti autori degli articoli al pagamento di euro 5.000,00, ciascuno, ai sensi dell'art. 12 L. n. 47 del 1948, per effetto della pubblicazione di quattro articoli sul quotidiano La Repubblica in data 12 e 13 febbraio 2012 (nello specifico: 1) 2 Numero registro generale 1281/2020 UP 26.05.2023 Numero sezionale 2005/2023 Ric. n. 1281/2020 Numero di raccolta generale 23893/2023 Pres F. D S Data pubblicazione 04/08/2023 Est. I. Ambrosi. articolo a firma di C T dal Titolo “Articolo 18 pronto l'accordo” pubblicato il 12.2.2012 sul quotidiano nelle pagg. 1, 2 e 3;
medesimo articolo sulla edizione on line con il titolo “Articolo18 vertice segreto M -C – norma sospesa per ex precari e nuove aziende”;
2) articolo non firmato dal titolo “CGIL e M nessun incontro ma Repubblica conferma il vertice” pubblicato sul sito internet il 12.2.2012;
3) articolo a firma di C T dal titolo “articolo 18 – bufera sull'intesa M accelera” pubblicato sul quotidiano del 13.2.2012 a pag. 1 e 7;
4) articolo a firma di M G dal titolo “Il dovere della notizia” pubblicato sul quotidiano del 13.2.2012 a pag. 1 e 26). Gli articoli richiamati riportavano la notizia dell'avvenuto svolgimento di un presunto “vertice segreto” nei giorni immediatamente precedenti il 12 febbraio 2012 tra il Segretario Generale della C.G.I.L., S C, e l'allora Presidente del Consiglio, Mario M, incontro separato rispetto alla trattativa unitaria che ci sarebbe stata tra il Governo e le Associazioni sindacali, nel corso del quale, secondo il quotidiano, i due partecipanti avrebbero raggiunto un accordo preliminare che prevedeva la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il giudice di primo grado aveva ritenuto, in particolare, non rispettato il requisito della verità dei contenuti pubblicati, in quanto i convenuti avevano non solo perseverato nell'affermare la veridicità della notizia nonostante le formali smentite, ma anche omesso di indicare la fonte dalla quale proveniva la notizia, impedendo in tal modo il vaglio sulla veridicità del suo contenuto. Viceversa e per quanto ancora di interesse, la Corte d'appello ha respinto integralmente la domanda proposta dagli attori originari, ritenendo che la notizia del vertice segreto M- C non fosse apprezzabile in termini di trama segreta portata avanti contemporaneamente al confronto ufficiale tra governo e sindacati ed in contrasto con le posizioni ivi formalmente assunte 3 UP 26.05.2023 Numero registro generale 1281/2020 Ric. n. 1281/2020 Numero sezionale 2005/2023 Pres F. D S Numero di raccolta generale 23893/2023 Est. I. Ambrosi. dal sindacato;
nello specifico, il giudice del gravame ha escluso il Data pubblicazione 04/08/2023 carattere diffamatorio, affermando la non offensività della notizia in quanto incontri paralleli ed ufficiosi finalizzati a superare ostacoli e ad avvicinare posizioni, possono considerarsi consustanziali all'attività politica senza minare in alcun modo la reputazione e credibilità di un leader sindacale e del sindacato dallo stesso guidato;
pertanto, ha motivato in ordine all'insussistenza della lesione rispetto alla reputazione e all'onore degli attori originari, odierni ricorrenti.
2. Avverso la decisione della Corte d'appello di Roma, S L G C e C.G.I.L. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Hanno resistito con controricorso GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A., E M ed i giornalisti C T e M G, a loro volta proponendo ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Fissata la pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall'art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), parte ricorrente ha fatto richiesta di discussione orale. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Le ricorrenti principali denunciano:
1.1. con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e/o contraddittoria e/o obiettivamente incomprensibile e/o contenente affermazioni tra loro inconciliabili in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e/o 3 e/o 5, c.p.c. anche in violazione degli artt. 111, comma 6, e 117 Cost. 4 Numero registro generale 1281/2020 UP 26.05.2023 Numero sezionale 2005/2023 Ric. n. 1281/2020 Numero di raccolta generale 23893/2023 Pres F. D S Data pubblicazione 04/08/2023 Est. I. Ambrosi. in riferimento agli artt. 6 CEDU, 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118, disp. att., c.p.c., sotto un duplice profilo da un canto, per mancanza, contraddittorietà o apparenza della motivazione circa l'accertamento secondo il quale la notizia per cui è causa (i.e. il presunto “vertice segreto M-C”) non sarebbe «apprezza[bile] […] in termini di trama segreta», e ciò