Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2020, n. 20866
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A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
Sul provvedimento
Testo completo
20866 -20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ FRANCESCO TIRELLI - Primo Presidente f.f. - SANITARIA BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - Ud. 22/09/2020 - Rel. Consigliere - F D S PU R.G.N. 16304/2018 ADRIANA DORONZO - Consigliere - hon 20866 Rep. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - C-U MARIA ARNO Consigliere - GIACOMO M S - Consigliere - A G - Consigliere - A CINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16304-2018 proposto da: A U L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell'avvocato G D S - S D E A, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;
- ricorrente -
265 хого contro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAMATI MAURIZIO, MALFANTE 81, presso lo studio dell'avvocato V S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO CORONELLA;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1104/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018. Udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Michele Damiani per delega orale e Vincenzo Schettino.
Fatti di causa
1. La domanda risarcitoria proposta dall'allevatore Maurizio Ramati nel febbraio 2009 nei confronti dell'Azienda USL di Latina dinanzi al tribunale di questo capoluogo, per i danni patiti in conseguenza dell'illegittimo ordine di abbattimento di diciannove capi di bestiame, fu accolta nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita con avvocato appartenente al servizio interno di avvocatura dell'ente ed eleggendo domicilio, ai fini del giudizio, presso la propria sede alla via Pier Luigi Nervi in Latina.
2. La sentenza di primo grado, n. 1876 del 07/08/2014, fu notificata il 19/09/2014 alla ASL nella sua sede, ma senza indicazione del nominativo del difensore dal quale era stata assistita in primo grado: rilevandosi dalla relazione di notificazione che la sentenza era notificata «Alla ASL Azienda Sanitaria Locale di Latina domiciliata in Latina, via Pier Luigi Nervi» ecc.;
e l'appello, proposto con atto notificato il 19/05/2015 sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 327 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis (essendo iniziato il Ric. 2018 n. 16304 sez. SU - ud. 22-09-2020 -2- giudizio di primo grado prima del 04/07/2009), fu dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte d'appello, che ritenne valida, ai fini del decorso del termine breve, la notifica della sentenza come eseguita con le descritte modalità.
3. Per la cassazione della sentenza di inammissibilità del gravame, depositata dalla Corte d'appello di Roma il 19/02/2018 col n. 1104, ricorre la ASL di Latina, con atto articolato su di un solo motivo, cui resiste con controricorso Maurizio Ramati.
4. All'esito dell'udienza 12/09/2019, per la quale la ricorrente aveva prodotto memoria, la terza sezione di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità sui principi regolatori della materia sulla duplice questione: (a) se sia idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell'ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
(b) se, nell'ipotesi appena descritta, l'omessa indicazione nell'atto notificato del difensore che ha assistito l'amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall'epigrafe della sentenza notificata.
5. E, per la pubblica udienza del 22/09/2020, il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, mentre non constano altre memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. Ragioni della decisione 1. Va, in primo luogo, richiamata l'ordinanza interlocutoria di rimessione resa dalla terza sezione civile di questa Corte, n. 31868 del 05/12/2019, di cui possono nel complesso condividersi nella presente, sola competente, sede gli argomenti le conclusioni sulle preliminari questioni in tema di ritualità della notifica del ricorso. Ric. 2018 n. 16304 sez. SU - ud. 22-09-2020 -3- 2. Orbene, con l'unico motivo del proprio ricorso la ASL lamenta (evidentemente ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., benché l'amministrazione ricorrente non sussuma la propria doglianza in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 360 cod. proc. civ.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 170, 325, 326 e 327 cod. proc. civ.: negando che le modalità con cui avvenne la notifica della sentenza di primo grado fossero idonee a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre l'appello, poiché unica notificazione atta a provocare gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è quella effettuata «alla parte presso il procuratore costituito»>, mentre, nella specie, la sentenza era stata notificata direttamente alla ASL e non al suo procuratore ed era altresì priva dell'indicazione del nominativo dell'avvocato che l'aveva difesa dinanzi al Tribunale.
3. Premette l'ordinanza interlocutoria, così individuando il thema decidendum, che il presente giudizio ha ad oggetto un caso in cui: - la parte già soccombente in primo grado, destinataria della notificazione della sentenza, aveva sede in un luogo che era, al contempo, sede della sua avvocatura e domicilio eletto per il giudizio;
la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta - secondo il testuale tenore della relazione di notificazione nel luogo dove l'ente cui era indirizzata era domiciliato, ma senza indicazione, quale destinatario, dell'avvocato difensore dell'ente nel giudizio di primo grado;
· vi era peraltro menzione delle generalità di quest'ultimo quanto meno nell'intestazione della sentenza notificata alla ASL.
4. Rileva sul punto, a fondamento della rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, la detta ordinanza la coesistenza di due diversi orientamenti: un primo, definito numericamente prevalente, per il quale, quando un ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza l'indicazione del procuratore Ric. 2018 n. 16304 sez. SU - ud. 22-09-2020 -4- domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., attesa la complessità dell'organizzazione dell'ente destinatario della notifica in ragione delle sue dimensioni e delle prassi locali, sicché la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale [così, testualmente, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016, Rv. 640480 - 01;
nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 18/04/2007, Rv. 597311 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 9431 del 11/06/2012, Rv. 622678 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 25205 del 08/11/2013 (non massimata sul punto che qui interessa);
Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27.2.2014;
Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv. 631135 - 01;
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18356 del 20/09/2016, Rv. 642121 - 01];
un altro, propugnato da Cass. 12/09/2011, n. 18640 (seguito da Cass. ord. 19/04/2015, n. 14891 e presupposto adesivamente da: Cass. ord. 13/11/2014, n. 24207;
Cass. 02/10/2014, n. 20832;
Cass. 20/03/2014, n. 6549), il quale, dopo avere ricordato che la notifica della sentenza al procuratore sortisce il medesimo effetto della notifica alla parte presso il procuratore, ha ravvisato, quando una pubblica amministrazione disponga di un servizio di avvocatura interna, questa abbia la stessa sede dell'ente e l'ente elegga domicilio presso di essa, l'insorgenza di una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo», tale da creare una «assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio [del rappresentante dell'ente] e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito>>;
pure precisando che, in tale ipotesi, la notificazione della sentenza nel 門 luogo che è, nello stesso tempo, sede dell'ente, sede dell'avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all'art. 325 cod. proc. civ. quand'anche in essa non sia indicato il nome dell'avvocato che ha Ric. 2018 n. 16304 sez. SU - ud, 22-09-2020 -5-