Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2022, n. 48047

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2022, n. 48047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48047
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G, nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) il 22/05/1971 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. S S e Avv. V C per il Carnovale Salvatore, che hanno chiesto che il provvedimento venga cassato con ogni consequenziale provvedimento di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/02/2021 il Tribunale di Salerno - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di C G, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 13/12/2021 - ha parzialmente riformato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ed ha sostituito in relazione al capo 1) dell'imputazione la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli art.416 cod. pen., 81, 110 cod. pen. art. 4 della I. n. 401 del 1989. 2. C G, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli art. 273, 292 e 125 cod. proc. pen., nonché art. 6 Conv. EDU e art. 24 e 111 Cost. in considerazione della nullità dell'ordinanza genetica per difetto di motivazione: l'ordinanza genetica difetta totalmente di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in presenza di una mera valutazione cumulativa da parte del Gip, senza differenziare le singole posizioni, con ciò evidenziandosi un difetto di autonoma valutazione con violazione del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. pen., senza alcuna possibilità del Tribunale del riesame di integrare sul punto la motivazione;
la motivazione pur esistendo graficamente non evidenzia l'iter argomentativo seguito dal Gip per giungere ad applicare la misura della custodia in carcere.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e/o contraddittoria in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416 cod. pen.;
l'identificazione del Carnovale è assolutamente generica, ci si è basati sulla attribuzione di una serie di utenze cellulari utilizzate per la connessione ad internet e per l'accesso a Skype con diversi nickname;
il percorso seguito dal Tribunale del riesame è del tutto congetturale, con particolare riferimento alla chiamata effettuata presso il servizio clienti Wind ed inoltre quanto al contatto avuto con la moglie (rispettivamente in data 9 e 5 maggio 2017).

2.2.1. Con una seconda censura articolata all'interno del secondo motivo il ricorrente ha dedotto "illogicità della motivazione anche in relazione alla ritenuta gravità indiziaria afferente alla partecipazione del ricorrente al presunto sodalizio";
il Tribunale del riesame ha fatto un uso atomistico e parcellizzato delle dichiarazioni del collaboratore G Mario, che non poteva assolutamente essere considerato una fonte a carico del Carnovale, avendo narrato M fatti e circostanze diversi ed avvenuti in diverso contesto territoriale;
non vi è alcun reale elemento a riscontro dell'inserimento del ricorrente nel gruppo investigato e di fatto mai avrebbe potuto inserirsi o svolgere ruoli di primo piano "sbucando dal nulla";
la portata del comportamento investigato, la sua limitata rilevanza, per un periodo temporale del tutto limitato, in assenza di contatti con altri soggetti coinvolti nelle attività oggetto di contestazione, non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame;dunque, non era possibile attribuire allo stesso una condotta di partecipazione all'associazione;
ne consegue anche l'impossibilità di attribuire allo stesso Carnovale un ruolo qualificato di vertice all'interno dell'associazione a delinquere, la motivazione sul punto è apodittica, mentre il ruolo svolto dallo stesso era assolutamente secondario atteso che "sarebbe stato sbattuto fuori dopo appena un mese", non essendo mai emerso un suo ruolo di direzione e organizzazione.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, perché manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all'art.275 cod. proc. pen.;
l'ordinanza merita di essere annullata anche in relazione alle esigenze cautelari;
ricorre un'evidente omissione di motivazione essendosi il Tribunale limitato a riportare delle sentenze della Corte di cassazione, in mancanza di elementi concreti sulla base dei quali poter ritenere la concretezza e l'attualità delle esigenze tenuto conto della presunta limitata partecipazione per un periodo di soli due mesi nel luglio settembre 2016, mentre la cessazione della condotta è identificata come da imputazione nell'anno 2019, nonché tenuto conto del fatto che il ricorrente è stato "sbattuto fuori" nell'agosto del 2016;
sono assenti sia attualità che concretezza ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati.

2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni da ritenere generiche perché non correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all'emissione della misura cautelare.

3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01;
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01;
Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01;
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).
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