Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20169
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME AV nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Lui eri [Sali 711A4, lette le conclusioni del PG)(ii quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da AV PR avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 12 giugno 2017, ha disatteso l'istanza di declaratoria di estinzione della pena da lui presentata ai sensi dell'art. 172 cod. pen. in relazione alla sanzione irrogatagli con sentenza del 23 marzo 2006, divenuta irrevocabile I'l luglio 2006. 2. AV PR propone, con il ministero dell'avv. Maria Angela Costa, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere atto dell'intervenuta prescrizione della pena, conseguente all'integrale consumazione del previsto termine decennale. Rileva, al riguardo, che, con l'ordinanza avverso la quale è stata proposta opposizione, la Corte di appello aveva individuato, quale atto idoneo a determinare l'inizio dell'esecuzione della pena, come tale idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine prescrizionale, l'emissione, da parte del competente ufficio di procura, dell'ordine di esecuzione, così seguendo un percorso motivazionale erroneo, non emendabile mediante l'indicazione, all'esito del giudizio di opposizione, di diverso evento (l'arresto, in esecuzione di MAE) atto ad evitare la maturazione della prescrizione. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto che l'esecuzione della pena di cui si discute ha avuto inizio con il suo arresto, avvenuto in Croazia in forza di apposito MAE emesso dalla competente autorità italiana, cui, però, non è conseguito il suo ingresso in carcere né la sottoposizione ad altra misura detentiva. Segnala, in proposito, che il 12 marzo 2015, giorno in cui egli è stato fermato per la notifica del MAE, il giudice croato ha rigettato la richiesta, presentata dal pubblico ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e gli ha, invece, imposto di non allontanarsi dal comune di Rijeka, onde è documentalmente provato che egli, nell'ambito del procedimento, non è mai stato privato della libertà personale. Aggiunge che, qualora pure si ritenesse, in spregio a quanto sopra indicato, che l'esecuzione della pena ha avuto, in quella circostanza, inizio, difetterebbe, comunque, l'ulteriore condizione cui è subordinato il decorso del termine di prescrizione, in via eccezionale ed ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., da un momento diverso da quello di irrevocabilità della condanna.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e passibile, pertanto, di rigetto.
2. L'art. 172 cod. pen. prevede, al primo comma, che «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Ai sensi, poi, del successivo quarto comma, «il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena».
3. Nel caso in esame, si discute della maturazione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 172 cod. pen. in relazione alla porzione residua della pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione (coperta, nella misura di tre anni di reclusione, da indulto), inflitta a AV PR per i reati di omicidio colposo ed omissione di soccorso con sentenza della Corte di appello di Venezia del 23 marzo 2006, divenuta irrevocabile I'l luglio 2006. Il condannato, nel 2017, ha adito, in vista della declaratoria di prescrizione della pena testé indicata, la Corte di appello che, tuttavia, ha, anche in sede di opposizione, rigettato la richiesta sul postulato che, nel decennio dall'irrevocabilità, ovvero il 12 marzo 2015, ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione, cui PR si è, successivamente, volontariamente sottratto, così determinando l'interruzione del termine originario ed il decorso di un nuovo decennio, ad oggi ancora non consumato. Avendo l'interessato formulato obiezioni che investono sia l'effettivo inizio dell'esecuzione che la sua volontaria sottrazione ad essa, il giudice dell'esecuzione ha rilevato, quanto al primo aspetto, che l'esecuzione del MAE emesso nei suoi confronti ha determinato la privazione della