Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18777
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da IN OM nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 21/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
_ udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila in data 16 febbraio 2022 che aveva accolto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da ME AU (detenuto nella Casa circondariale dell'Aquila in regime ex art. 41-bis Ord. pen.), autorizzandolo allo svolgimento di un colloquio visivo con il convivente della sorella (Vincenzo Loccisano) ed ha, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che il convivente della sorella del detenuto potesse essere ricompreso nel novero dei soggetti con i quali il ristretto ha diritto al colloquio, in considerazione della natura di fatto del rapporto intercorrente tra i due.
2. Avverso la predetta ordinanza ME AU, con il patrocinio dell'avv. Barbara Amicarella, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotti) nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo all'art.41-bis, comma secondo, lett. b), Ord. pen. ed all'art.1 1.76/2016 ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica;
in sostanza, secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato non si sarebbe tenuto conto che il convivente della sorella, in forza dell'art.1, comma 38, 1.76/2016, deve essere considerato come cognato del detenuto atteso che la convivente è equiparata al coniuge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Infatti, secondo il disposto dell'art. 37 reg. esec. Ord. pen., mentre i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», il colloquio del convivente del detenuto è