Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2003, n. 6033

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2003, n. 6033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6033
Data del deposito : 16 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula A REPUBLICA ITALIANA 06 0 3 3 / 03 LA CORTE DI CASSAZIONE Composta -R.G.16794/00 -Cron.13373 Ravagnan Presidentc DOLL. Erminic Bat im ello Rel. Cors gliere Bruno -Rep. " Florindo Minichiello W -Ud. 13.17.02 31 SLeacomaria Evangelista 34 Oggetto: 31 IE Co_et i Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM AN UM RA, RO ER e AG EMI 10, difesi comе da procura speciale a margine del ricorsc dal 'avv. G. Sante Assennato con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma n. 2 ricorrenti cocl.ro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRPVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- Tidl del Presidente legale rapp.te p.t., difeso, per procura speciale in calcc al controricorso, dagli avv.ti Umberto Lui 5439 g Picciotto, Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Vincenza Gozga, con domicilio eletto in Roma, via cella Frezza n. 17 1 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunala di Sondrio n 66/99 in data 4 novembro 1999/13 gennaio 2000 r.g. 7/98). Gdita la relazione della causa svolta nella oubbiica udienza del 13 dicembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiellc;
udito l'av .

6. Sante Assenrato;
udito F.M., in persona del Sostituto Procuratore Generalo COLL. Pietro Abbr i, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio in epigrafe specificata, il Tribunale di Sondrio, confermando la decisione del locale Pretore, ha negato il diritto degli odierni ricorrenti, lavoratori stagionali operanti all'estero, al trattamento di disoccupazione, relativamente ai periodi di rimpatrio e di inattività, corrispondenti all'intervallo fra la cessazione di un rapporto e l'inizio di un altro, presso il medesimo datore di lavoro straniero. Il giudice d'appello ha ritenuto, in particolare, che il suddetto trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 402 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, compete, oltre che nel caso di licenziamento, quando, alla ripresa dell'attività lavorativa dopo la

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