Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2021, n. 24635
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Testo completo
la seguente SENTENZA .sul ricorso proposto da H L, nato in Cina il 04-04-1980, avverso la sentenza del 28-02-2020 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L C, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato M M, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Livorno del 7 febbraio 2017, L H veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, qualificati nella forma tentata e uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 112, comma 2, del Codice del Consumo (capo A) e 515 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati perché, quale rappresentante legale della Ron Fon s.r.I., con sede legale in Signa, importava presso la dogana di Livorno, con dichiarazione doganale IMA n. 27171 del 10 ottobre 2012, merce varia (caricabatterie e altro) non conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e pertanto qualificabile come prodotto pericoloso;
fatti accertati in Livorno il 28 novembre 2012. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 112 del Codice del Consumo (capo A), perché il fatto non sussiste e, riqualificato il reato di cui al capo B nel delitto tentato di cui all'art. 515 cod. pen., rideterminava la pena in 1.000 euro di multa, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, Li, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 491, comma 2, art. 431, comma 2, e 178, comma 1, 191 e 526 cod. proc. pen., eccependo in particolare l'inutilizzabilità dei verbali di esame e controllo, in quanto acquisiti in violazione del principio del contraddittorio, pur non trattandosi di atti irripetibili. Secondo la difesa, in particolare, i predetti verbali, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non potevano ritenersi utilizzabili solo perché presenti nel fascicolo del G.I.P. e soggetti alla preclusione di cui all'art. 491 comma 2 cod. proc. pen., non potendo le eccezioni relative al contenuto del fascicolo per il
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L C, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato M M, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Livorno del 7 febbraio 2017, L H veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, qualificati nella forma tentata e uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 112, comma 2, del Codice del Consumo (capo A) e 515 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati perché, quale rappresentante legale della Ron Fon s.r.I., con sede legale in Signa, importava presso la dogana di Livorno, con dichiarazione doganale IMA n. 27171 del 10 ottobre 2012, merce varia (caricabatterie e altro) non conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e pertanto qualificabile come prodotto pericoloso;
fatti accertati in Livorno il 28 novembre 2012. Con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 112 del Codice del Consumo (capo A), perché il fatto non sussiste e, riqualificato il reato di cui al capo B nel delitto tentato di cui all'art. 515 cod. pen., rideterminava la pena in 1.000 euro di multa, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, Li, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 491, comma 2, art. 431, comma 2, e 178, comma 1, 191 e 526 cod. proc. pen., eccependo in particolare l'inutilizzabilità dei verbali di esame e controllo, in quanto acquisiti in violazione del principio del contraddittorio, pur non trattandosi di atti irripetibili. Secondo la difesa, in particolare, i predetti verbali, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non potevano ritenersi utilizzabili solo perché presenti nel fascicolo del G.I.P. e soggetti alla preclusione di cui all'art. 491 comma 2 cod. proc. pen., non potendo le eccezioni relative al contenuto del fascicolo per il
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