Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11034

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11034
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente S E N T E N Z A appalto sul ricorso iscritto al NRG 17934-2020 proposto da: MERAVIGLIA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati F S, M F e G C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO LE RESIDENZE DI TERSIUS, rappresentato e difeso dall’Avvocato L C O;

- controricorrente -

e sul ricorso proposto da: CONDOMINIO LE RESIDENZE DI TERSIUS, rappresentato e difeso dall’Avvocato L C O;
- ricorrente in via incidentale -

contro

F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 G M, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Brugna- telli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giulio Mundula in Roma, via Tronto, n. 32;
- controricorrente – nonché

contro

GENERALI ITALIA s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giu- seppe Buonanno, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Marco Vincenti in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 35;
- controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1251/2020 pubblicata il 22 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Paola D’Ovidio, che ha chiesto che la Corte accolga il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, per quanto di ragione e nei limiti precisati, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi come da parte motiva, e dichiari la inammissibilità, o in subor- dine il rigetto, del ricorso incidentale proposto dal Condominio.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 28 agosto 2013, il Condominio Le Residenze di Tersius, sito in Trezzano sul Naviglio, conveniva in giu- dizio la s.p.a. M, che aveva costruito l’edificio, e il geometra M G, direttore dei lavori, al fine di dichiarare la responsabi- lità dei convenuti in merito ai gravi vizi e difetti nelle parti comuni dello stabile e dunque per sentirli condannare all'integrale risarcimento di - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 tutti i danni subiti, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. o, subordinatamente, ex art. 2043 cod. civ. Assumeva l’attore che nell’edificio condominiale, realizzato dalla società convenuta nel 2007, sin da subito si erano evidenziati difetti contestati alla società costruttrice che interveniva più volte, inutil- mente, per porvi rimedio. Erano stati così rilevati, tra l’altro, la pre- senza di crepe e distacchi di intonaco dalle facciate, di umidità al piano box e cantine, sia nelle parti comuni che private, l’allagamento del lo- cale centrale termica, diffuse infiltrazioni di acqua, la realizzazione del locale immondezzaio in contrasto con le norme locali di igiene. L’attore faceva presente che i vizi e difetti, descritti in un elaborato peritale redatto da un tecnico di fiducia (il geometra Arnaldino) incaricato dal Condominio, erano stati rilevati e quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo nella relazione depositata dall’ingegner G il 10 dicembre 2012 in altro giudizio instaurato da uno dei condomini, il signor Barone, in danno della società M e nei confronti del Con- dominio stesso. In tale procedimento il c.t.u. riscontrava una grave responsabilità a carico della M, tale da ritenere necessario il rifacimento del cortile comune. Si costituivano i convenuti, resistendo. In particolare, la società M eccepiva la prescrizione e la decadenza di ogni diritto di garanzia spettante all’attore, sia con riferi- mento alla fattispecie di cui all’art. 1495 cod. civ., sia con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 cod. civ., dedu- cendo che le uniche contestazioni inviate dall’amministratore del Con- dominio alla M risalivano al 27 novembre 2008 e al 22 settem- bre 2011, laddove la notifica dell’atto di citazione era avvenuta soltanto il 28 agosto 2013. Anche il convenuto G eccepiva la prescrizione e la decadenza;
inoltre, chiamava in causa la propria assicurazione, la s.p.a. Generali Italia. - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 2. – Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2017, rigettava la domanda, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione dell’azione. Il Tribunale accoglieva anche altre eccezioni preliminari: quanto ai vizi inerenti alle singole unità immobiliari, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire dell’amministratore del Condominio;
affer- mava inoltre che legittimamente i convenuti avevano rifiutato il con- traddittorio sulla domanda nuova formulata in corso di causa. 3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 maggio 2020, la Corte d'appello di Milano, pronunciando sul gra- vame proposto dal Condominio Le Residenze di Tersius, in riforma della impugnata decisione, ha condannato la s.p.a. M al pagamento in favore del Condominio della somma di euro 330.342,50 oltre acces- sori, regolando le spese processuali. 4. – La Corte d'appello ha ritenuto errata la dichiarazione di inter- venuta prescrizione e sussistenti i gravi vizi e difetti accertati in corso di causa. La Corte territoriale ha considerato quale termine di decorrenza della prescrizione ex art. 1669 cod. civ. il deposito, in data 10 dicembre 2012, della relazione nel procedimento di accertamento tecnico pre- ventivo. Ciò in quanto con il deposito della relazione nell’accertamento tecnico preventivo, svolto fra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile, si è avuto il definitivo accertamento dei vizi e dei difetti lamentati ed è stata individuata la responsabilità in ordine agli stessi. Quanto ai danni lamentati, la Corte d'appello ha osservato che l’au- siliario del giudice nominato in primo grado, che si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti mossi dai consulenti delle parti, laddove intervenuti, ha confer- mato l'esistenza dei vizi nell'immobile sottoposto a consulenza, rite- - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 nendo che i gravi difetti dell'opera fossero da ascrivere alla cattiva ese- cuzione dei lavori da parte del costruttore e solo in misura residuale al direttore dei lavori per culpa in vigilando. In particolare, il c.t.u. ha riscontrato umidità di risalita, difetti di planarità e di impermeabilizzazione del cortile condominiale, crepe e distacchi della finitura della facciata sia dello stabile sia del corpo di fabbrica ingresso pedonale contenente i contatori del gas, vizi e diffor- mità relativi al locale immondezzaio. In punto di eccepita carenza di legittimazione attiva dell’ammini- stratore del Condominio, la Corte d'appello ha rilevato che le singole unità abitative sono state interessate dal giudizio di primo grado solo ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica relativa a vizi e difetti manifestatisi in corso di causa e relativi al manto di copertura dello stabile. La Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui quando i danni alle parti comuni interessano di riflesso anche quelle esclusive, di modo che per rimuovere i pregiudizi delle prime occorre intervenire pure sulle seconde eliminando radicalmente le comuni cause, si deve riconoscere all'amministratore la legittimazione all'azione ex art. 1669 cod. civ., che in questo caso opera a tutela indifferenziata dell'intero edificio condominiale. La Corte distrettuale ha
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