Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 07888

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 07888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07888
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORENZONI ANSELMO nato a AMELIA il 29/11/1935 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L V;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2022, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 10 gennaio 2020 dal Tribunale di Terni. Con la sentenza confermata in appello, A L è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo stato convolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale M V aveva riportato lesioni personali (ed in specie avendo urtato con la propria vettura la bicicletta condotta dalla persona offesa), non ottemperò all'obbligo di fermarsi (in Attigliano il 10 giugno 2017).

2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato, articolandolo in cinque motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione /come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Sostiene che, nel motivare l'affermazione della penale responsabilità, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente, il quale non si rese conto di aver urtato il ciclista.

2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

2.3. Col terzo e quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Sostiene che i giudici di merito si sono discostati dal minimo edittale senza fornire adeguata motivazione e non facendo corretta applicazione dell'art. 133 cod. pen. Rileva che la pena è sproporzionata all'entità del fatto, all'epoca del quale l'imputato aveva già 82 anni, ed è analogamente sproporzionata la durata della sospensione della patente di guida, fissata in anni due.

2.4. Col quinto motivo il ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che sarebbe stata negata senza tenere conto dell'età avanzata, dell'incensuratezza e, in generale, della personalità dell'imputato.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali, ritenendo fondato il quinto motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri motivi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi