Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2024, n. 23731

CASS
Sentenza
17 maggio 2024
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Sentenza
17 maggio 2024

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In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il diritto del detenuto ad una sana alimentazione è garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare i bisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria e non è giustiziabile in sede giurisdizionale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2024, n. 23731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23731
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

2373 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI Presidente - Sent. n. sez. 1775-24 CC 17/05/2024- LUIGI FABRIZIO AUGUSTO NC STEFANO APRILE R.G.N. 7991/2024 RAFFAELLO MAGI CARMINE RUSSO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA nel procedimento a carico di: GI IA nato ad [...] il [...] avverso la ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso l'ordinanza emessa il 29 settembre 2023, con la quale il magistrato di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo del detenuto BI IF, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord.pen. aveva disposto che l'istituto penitenziario gli consentisse l'acquisto di lievito e farina. 1 4 II D.A.P. aveva giustificato il divieto, esteso a tutti i detenuti, con la potenziale pericolosità della farina che, dispersa nell'aria, a seguito di innesco, può dare vita ad una nube incendiaria o esplosiva, ma il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto tale affermazione non provata né giustificata in concreto, stante l'assenza di tale divieto in altri istituti penitenziari, ed essendo consentito l'acquisto di alimenti con maggiore potere incendiario. Il Tribunale ha, in primo luogo, giudicato corretta la qualificazione del reclamo come presentato ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. attenendo esso al diritto del detenuto ad un'alimentazione sana. Quindi, ha ritenuto infondato il reclamo del D.A.P., essendo il divieto irragionevole sia perché viene consentito l'acquisto di prodotti alimentari più idonei alla produzione di incendi, sia perché non è stato chiarito con quali agevoli modalità i detenuti potrebbero innescare un incendio, sia perché il Nucleo Artificieri del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro ha escluso che sussista un reale rischio esplosivo della farina, in considerazione dei beni e delle attrezzature che sono necessarie per farla esplodere, sia infine perché tale acquisto è consentito in altri istituti penitenziari.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, articolando tre motivi. Con il primo

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