Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2005, n. 17353

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Le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale - esistenti sotto diversi profili - concernono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all'indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre la rendita - richiedendo che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta - implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la "conditio sine qua non" della malattia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in riferimento all'equo indennizzo, non aveva accertato il nesso causale mediante l'analisi - con conseguente motivazione - delle modalità di espletamento del servizio, per di più in presenza di malattie con molteplici fattori genetici).

Poichè l'equo indennizzo - previsto per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 - ha natura retributiva (e non risarcitoria, nè previdenziale) inerendo al rapporto di lavoro, non è ad esso estensibile il disposto dell'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, che, realizzando una successione "ex lege", ha trasferito all'INAIL (o all'IPSEMA per il personale navigante) la titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia per il riconoscimento dell'equo indennizzo, aveva negato il difetto di legittimazione passiva in capo alla società ferroviaria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2005, n. 17353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17353
Data del deposito : 26 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA L G FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
D G, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BONIFACIO

Vili 22, presso lo studio dell'avvocato M E, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 322/03 del Tribunale di MESSINA, depositata il 26/05/03 - R.G.N. 1181/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/05 dal Consigliere Dott. G V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina G D,dipendente della s.p.a. Ferrovie dello stato, premesso di essere affetto da malattie dipendenti da causa di servizio, riferiva di avere presentato, senza alcun esito, in data 23 dicembre 1991 istanza alla datrice di lavoro al fine di ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo. Dopo la costituzione delle Ferrovie dello Stato e l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Pretore accoglieva la domanda attrice. A seguito di gravame della società Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Messina con sentenza del 26 maggio 2003 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite. Nel U pervenire a tale conclusione il giudice d'appello osservava che il consulente nominato in sede di gravame, con valutazione immune da errori logico-giuridici e, pertanto, pienamente condivisibile, aveva ritenuto il Denaro affetto da spondiloartrosi osteofitica diffusa con discopatia e gonartrosi bilaterale, grave ipoacusia a sinistra e steatosi epatica. Ne conseguiva che a prescindere dalla inclusione di altre patologie (gastroduodenite e broncopatia) - di cui si discuteva sulla dipendenza dall'attività lavorativa spiegata e della inclusione tra le infermità denunziate dal Denaro nel ricorso introduttivo - in relazione al complesso delle patologie incontestate, il consulente aveva correttamente determinato l'ascrivibilità alla tabella A, cat. 7, misura massima, con piena concordanza con il parere nominato nel primo grado di giudizio. Avverso tale sentenza la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana propone ricorso per Cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso G D.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso la società Rete Ferroviaria Italiana deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, dell'art. 48 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686, dell'art. 11 del d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461 della tabella A,
cat. 7^, d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare sostiene il ricorrente che il giudice d'appello non ha motivato sul nesso eziologico tra infermità lamentate ed il servizio svolto ne' ha analizzato le modalità complete di espletamento del servizio da parte del lavoratore per verificarne la possibile dipendenza delle patologie denunziate con l'attività svolta. Accertamento questo invece necessario essendosi in presenza di infermità, quali la steatosi epatica, artrosi e ipoacusia, che presentano molteplici fattori genetici. Deduce ancora la ricorrente che le infermità riscontrate nel Denaro non erano poi in alcun modo ascrivibili alla Categoria 7^, Tabella A del d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834. 2. Con il secondo motivo la società Rete Ferroviaria Italiana deduce che, in ragione della legge 28 novembre 1996 n. 608, dal 1^ gennaio 1996 l'INAIL è succeduta ope legis nella gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sicché da tale data essa società non era più titolare del diritto-dovere di resistere in giudizio.

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