Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2019, n. 18772

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Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'apporto di conoscenze, c.d. "know how" aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non possa comportare l'integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest'ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito).

In materia di concorrenza sleale, qualora risulti prospettata la ricorrenza di un illecito concorrenziale tra imprenditori posto in essere valendosi delle informazioni fornite da un lavoratore, prima dipendente dell'uno e poi dell'altro, è ammissibile la prosecuzione dei giudizio nei confronti del lavoratore dipendente, uno dei corresponsabili solidali originariamente individuati, sebbene la controversia tra gli imprenditori sia cessata, avendo essi raggiunto un accordo transattivo.

Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2019, n. 18772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18772
Data del deposito : 12 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

18772 19 18772/19 I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ATTI DI FRANCESCO ANTONIO Presidente CONCORRENZA GENOVESE SLEALE UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere Rel. GIUSEPPE SCOTTI ANTONIO VALITUTTI Consigliere Ud. 31/05/2019 PU Cron. 18772 LOREDANA NAZZICONE Consigliere R.G.N. 17000/2015 MASSIMO FALABELLA Consigliere SENTENZA sul ricorso 17000/2015 proposto da: Società Ingredienti e Additivi Sia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini 140, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Lucattoni che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S S, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente -

contro

S C, elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli 2, presso lo studio dell'avv.D C e rappresentata e difesa dall'avvocato A A F, giusta procura notarile in calce al ricorso notificato,

- intimato -

1775 avverso la sentenza n. 910/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2015;
2019 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito l'Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del controricorso, FATTI DI CAUSA 1. La Società Ingredienti e Additivi s.r.l. (di seguito, semplicemente: SIA) ha adito in via cautelare il Tribunale di Como - Sezione Distaccata di Cantù, chiedendo nei confronti delle società Tecnoblend s.r.l. e Bel Fromageries s.a., nonché della sua ex- dipendente S C, l'inibitoria immediata degli atti di concorrenza sleale da essi realizzati;
in particolare, ha sostenuto che la sua dipendente S C era passata il 1/4/2005 alle dipendenze della società ricorrente Tecnoblend e che questa aveva contattato i suoi clienti, sfruttando le informazioni commerciali possedute dalla C, che sospettava di aver copiato indebitamente un CD-Rom contenente i nominativi di tutti i clienti SIA;
ha aggiunto che a dicembre del 2005 la Bel Fromageries, produttrice del prodotto Nollibel utilizzato per gelati e dolci, distribuito da SIA nell'Italia del Nord e da Tecnoblend nell'Italia del Sud, aveva manifestato la volontà di recedere ad nutum dal contratto nei suoi confronti, comunicando alla clientela SIA che dal 13/12/2005 nuovo distributore sarebbe stato solo più il Tecnoblend. Il Giudice della cautela, ritenuti sussistenti atti di concorrenza sleale e considerato illegittimo il recesso di Bel Fromageries, ha ordinato a quest'ultima di continuare a rifornire la società ricorrente per sei mesi. Radicato il giudizio di merito dinanzi allo stesso Tribunale da parte di SIA per ottenere il risarcimento del danno derivante dagli 2 atti di concorrenza sleale, si sono costituite le convenute, chiedendo il rigetto della domanda attrice;
Tecnoblend ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per il discredito commerciale subito. Con sentenza del 29/6/2013 il Tribunale di Como-Sezione Distaccata di Cantù, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ritenuto che il rapporto fra SIA e Bel Fromageries dovesse essere qualificato in termini di contratto di somministrazione periodica a tempo indeterminato e non di agenzia, ha condannato la Bel Fromageries al pagamento in favore di SIA della somma di € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio, per il mancato preavviso di recesso dal rapporto in corso, rigettando ogni altra domanda attrice, al pari della domanda riconvenzionale proposta da Tecnoblend e della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta da Bel Fromageries;
il Tribunale ha altresì condannato Bel Fromageries alla rifusione della metà delle spese processuali di parte attrice, compensandole per il resto e ha compensato altresì le spese fra le altre parti processuali, con spese di c.t.u. a carico solidale di SIA e Bel Fromageries.

2. SIA ha proposto appello contro la sentenza di primo grado;
nelle more della costituzione del giudizio di appello l'appellante ha rinunciato agli atti nei confronti delle due società appellate, avendo con esse raggiunto una intesa transattiva, e ha insistito nel gravame nei soli confronti di S C, che, costituendosi, ha richiesto il rigetto dell'appello. All'udienza del 13/6/2014 la Corte di appello di Milano ha dichiarato estinto il giudizio fra SIE e le società Tecnoblend e Bel Fromageries;
quindi, relativamente al solo rapporto processuale SIE/C, con sentenza del 13/11/2014-26/2/2015 la Corte milanese ha respinto l'appello di SIE, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. 3 3. Con atto notificato il 1/7/2015 ha proposto ricorso per cassazione SIA, svolgendo sette motivi. Con atto depositato il 27/10/2016 definito «controricorso>> si è costituita tardivamente l'intimata S C, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione. Con memoria ex art.378 cod.proc.civ. del 22/5/2019 la ricorrente ha rilevato che il controricorso tardivo avversario, la cui esistenza aveva appreso il precedente 10/5/2019, non le era mai stato notificato e lo ha qualificato come mera memoria irrituale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' opportuno premettere che l'atto depositato il 27/10/2016, definito «controricorso», con cui si è costituita tardivamente l'intimata S C, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione, non risulta notificato alla parte ricorrente, come da questa sottolineato con la propria memoria del 22/5/2019, e pertanto deve essere considerato viziato e inammissibile. La costituzione dichiaratamente tardiva, ben oltre il decorso del termine previsto dalla legge, da parte di S C, avrebbe potuto valere a legittimare la partecipazione del suo difensore all'udienza di discussione, secondo la giurisprudenza di questa Corte. Infatti, nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità del controricorso tardivo, se preclude l'esame di esso e di eventuali memorie ex art. 378 cod. proc. civ. non toglie valore alla procura ritualmente conferita dalla parte al proprio difensore, né impedisce la partecipazione di quest'ultimo alla discussione orale (Sez.1, 14/03/2017, n. 6563;
Sez. 3 del 30/04/2005, n. 9023). Inoltre, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168/2016 (conv., modificazioni, dalla legge n. 197/2016), in caso di con 4 inammissibilità del controricorso, perché tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., risultando ora l'unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile (Sez.6, 24/05/2017, n. 13093). Nella fattispecie tuttavia il problema non si è posto, perché il difensore dell'intimata non si presentato all'udienza di discussione orale del 31/5/2019, presenziata dal solo difensore della parte ricorrente.

2. Con il primo motivo di ricorso, diretto contro il capo di sentenza che ha negato la concorrenza sleale dell'ex dipendente per sfruttamento a favore del concorrente e nuovo datore di lavoro delle specifiche informazioni aziendali possedute, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.2598, n.3, cod.civ.

2.1. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale ha escluso la concorrenza sleale in parola, sul presupposto dell'assenza di prova di un accordo concluso ex ante fra la dipendente e il nuovo datore di lavoro, tale da concretizzare il requisito del c.d. animus nocendi, così nella sostanza estendendo alla fattispecie relativa allo sfruttamento di informazioni riservate i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di storno di dipendenti, secondo i quali la slealtà di un atto concorrenziale ex art.2598 n.3 per contrarietà ai principi della correttezza professionale, dipenderebbe dall'intento soggettivo dell'agente al momento della condotta. Pur dubitando della correttezza e della coerenza di tale orientamento, la ricorrente osserva che detti principi non possono essere estesi oltre l'ambito delle figure di scorrettezza professionale dello storno o del boicottaggio, come metro di verifica della slealtà 5 Stealta concorrenziale della condotta;
tali principi sono stati quindi richiamati a sproposito dalla Corte di appello nella materia in esame, nella quale debbono essere seguiti criteri rigorosamente oggettivi, che non includono alcuna verifica dell'animus dell'ex dipendente che sfrutta, a beneficio proprio o altrui, informazioni sensibili dell'ex datore di lavoro. In tali situazioni infatti è sufficiente che le informazioni possano essere considerate destinate a non circolare fuori dall'impresa;
che esse, grazie al fatto dell'ex dipendente, pervengano a conoscenza del nuovo datore di lavoro e che per effetto di tale condotta dell'ex dipendente, il concorrente, suo nuovo datore di lavoro, riesca a stornare clientela al concorrente. Era provato in causa, per stessa ammissione di controparte che la sig.ra C, non appena passata da SIA a Tecnoblend, aveva iniziato a contattare anche alcuni ex clienti della SIA, le cui identità ed esigenze commerciali aveva ammesso di ricordare, fon proponendosi per la fornitura dei prodotti di Bel Fromageries in precedenza commercializzati da SIA. Era inoltre evidente che senza l'attività della C Tecnoblend non sarebbe mai riuscita a convincere Bel Fromageries a sostituirla a SIA, anche per l'area territoriale del Nord Italia.

2.2. La Corte reputa necessaria una precisazione introduttiva, dal momento che la domanda fondata su atti di concorrenza sleale ex art.2598 n.3 cod.civ. è attualmente coltivata da SIA nei soli confronti di un soggetto, S C, sua ex dipendente, che non possiede la qualità di imprenditore. E'

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