Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11563
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOLA ARBEN nato il 11/02/1978 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A A;
lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, A C M, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso definito ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig.ra Kola Arben ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/09/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 03/07/2018 del Tribunale di Bologna, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B e C della rubrica (limitatamente, quest'ultimo, alla dichiarazione presentata il 28/02/2021) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione per i residui reati di cui al capo C e confermando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge (in particolare, degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 18, d.lgs. n. 74 del 2000, 8, comma 1, 12, lett. b e c, e 16 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione mancante (o comunque apparente) in relazione alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a favore di quello di Rovigo.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 81, cpv., cod. pen., 533, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla omessa applicazione della continuazione interna ai residui reati di cui al capo C della rubrica.
1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fissata in misura superiore alla pena principale come rideterminata in appello.
2.La non
udita la relazione svolta dal Consigliere A A;
lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, A C M, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso definito ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig.ra Kola Arben ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/09/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 03/07/2018 del Tribunale di Bologna, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B e C della rubrica (limitatamente, quest'ultimo, alla dichiarazione presentata il 28/02/2021) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione per i residui reati di cui al capo C e confermando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge (in particolare, degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 18, d.lgs. n. 74 del 2000, 8, comma 1, 12, lett. b e c, e 16 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione mancante (o comunque apparente) in relazione alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a favore di quello di Rovigo.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 81, cpv., cod. pen., 533, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla omessa applicazione della continuazione interna ai residui reati di cui al capo C della rubrica.
1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fissata in misura superiore alla pena principale come rideterminata in appello.
2.La non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi