Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2021, n. 22081

CASS
Sentenza
4 giugno 2021
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4 giugno 2021

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In tema di misure cautelari personali, ai fini della operatività dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che questa sia provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia in carcere sul presupposto che il difetto di imputabilità dell'indagato non fosse sussistente poiché basato su perizie, risalenti nel tempo, che accertavano esclusivamente l'incapacità di stare in giudizio del prevenuto in relazione a singoli procedimenti, ma non anche l'incapacità di intendere e di volere del medesimo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2021, n. 22081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22081
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

22081-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 655 MATILDE CAMMINO -relatore- -C.C. 7/4/2021- ANNA MARIA DE SANTIS R.G. n. 1970/2021 MARIA DANIELA SE ER FR NI SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL CE n. a Napoli il giorno 1/10/1982 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 20/11/2020 Dato atto che si è proceduto con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. N. 137/2020; Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell'interesse del GE e in riforma del provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 19/10/2020, confermava la gravità indiziaria e la misura della custodia cautelare 1 in carcere limitatamente al delitto di estorsione continuata ed aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., nei confronti degli imprenditori US Matteo e ST NA. Il Tribunale cautelare, dopo aver esaminato le fonti probatorie a sostegno delle fattispecie provvisoriamente ascritte al prevenuto, riteneva attinta la soglia della gravità indiziaria esclusivamente in relazione alle fattispecie sopra cennate e argomentava l'adeguatezza della misura intramuraria sia in ragione dell'elevato spessore del rischio di recidivanza sia della presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. I giudici della cautela ritenevano, altresì, che il difetto di imputabilità dell'indagato dedotto dalla difesa sulla base di accertamenti effettuati in relazione ad altri procedimenti non fosse sussistente giacché, da un lato, le perizie disposte da altre autorità giudiziarie erano risalenti nel tempo e, dall'altro, accertavano esclusivamente l'incapacità di stare in giudizio del prevenuto in relazione a ciascuno di quei specifici procedimenti ma non l'incapacità di intendere e di volere del GE, al contrario pienamente attestata dalla natura dei fatti per cui si procede.

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Ettore Ragozzini, deducendo:

2.1 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione del collegio cautelare secondo cui la documentazione prodotta dalla difesa accerterebbe l'incapacità irreversibile dell'indagato ma non l'incapacità di intendere e di volere che

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