Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2020, n. 18199

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2020, n. 18199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18199
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: C E, nato a Bolzano Vicentino il 7.3.1948, contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Vicenza del 27.5- 12.8.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. R F G, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. M R L L, in difesa di E C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27.5.-12.8.2019 il Tribunale di Vicenza ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di E C contro il decreto del GIP del 14.6.2019 con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, in via principale e diretta, della somma di Euro 155.281,58 e, in via residuale, in caso di incapienza, per il medesimo importo sui beni di cui l'odierno ricorrente avesse la disponibilità e per un valore corrispondente;
il provvedimento cautelare era stato adottato sulla ritenuta sussistenza del "fumus" del delitto di truffa aggravata (contestata al C in concorso con Z D) in danno dell'INPS che sarebbe stata indotta in errore nel riconoscere al predetto C, sindacalista dello Snals, un trattamento pensionistico aggiuntivo non spettante in quanto fondato sulla simulazione di pagamenti di retribuzioni ed il correlativo versamento di contribuzioni aggiuntive da parte del sindacato;

2. ricorre per Cassazione il difensore di E C che, dopo aver riepilogato i termini del provvedimento impugnato, lamenta:

2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale;
erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen., inversione dell'onere della prova, vizio di motivazione: richiama la motivazione del provvedimento impugnato in merito alle ritenute anomalie nei prelievi operati sul conto corrente rilevando come non sussistesse alcun obbligo di conservazione delle ricevute fiscali e dei giustificativi di spesa tanto più che i fatti risalgono ad oltre dieci anni addietro, ovvero ad un periodo ben anteriore rispetto a quello per il quale in alcuni settori è prevista la tenuta della contabilità anche al fine di consentire gli accertamenti fiscali;
segnala che, in tal caso, si finirebbe per imporre un non consentito e non previsto onere probatorio a carico del privato;
insiste, pertanto, nella censura della ordinanza impugnata che avrebbe respinto il rilievo di carenza istruttoria che era stato sollevato segnalando che il "fumus" era stato ritenuto in forza di indizi privi dei caratteri di precisione, univocità e concordanza richiesti dall'art.192 cod. proc. pen.;

2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale con riferimento alla violazione degli artt. 36, 2214 e 2215 cod. civ.;
inversione dell'onere della prova e vizio di motivazione: con riferimento alle presunte lacune nella contabilità del sindacato, evidenziate dalla ordinanza in verifica, rileva infatti che i sindacati sono associazioni non riconosciute mentre le regole in materia di contabilità previste dal codice civile sono applicabili esclusivamente agli imprenditori commerciali non essendo comunque i partitari contemplati tra le scritture contabili che l'imprenditore è tenuto a redigere e conservare;
segnala che, in ogni caso, eventuali inadempimenti del datore di lavoro non possono riflettersi negativamente sulla posizione del lavoratore dipendente;

2.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640 cod. pen., al D. Lg.vo 564 del 1996, all'art. 2116 cod. civ., all'art. 20, commi 1-5 del DL 28.1.2019 n, 4;
inversione dell'onere della prova e vizio di motivazione: richiama la motivazione della ordinanza in verifica in merito al rinvenimento del fascicolo "Elio personale" e contenente in realtà una ipotesi di calcolo dei contributi di cui l'indagato avrebbe dovuto farsi carico per l'ipotesi in cui il sindacato non avesse provveduto dovendo comunque richiamarsi il principio contemplato dall'art. 2116 cod. civ.;
richiama, inoltre, la legge 252 del 2005 in materia di previdenza complementare dei cui oneri può farsi carico anche lo stesso lavoratore;
sottolinea che le parti hanno piena libertà di autodeterminarsi sul punto purché l'ente previdenziale consegua effettivamente i contributi dovuti, cosa che nel caso di specie è certamente avvenuta;

2.4 violazione ed erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.;
vizio di motivazione: rileva, a tal proposito, come non possa mai integrare il delitto di truffa il fatto che il lavoratore si sia fatto carico del versamento di contributi quand'anche assumendo su di sé un onere gravante sul datore di lavoro essendo comunque analogo il risultato, ovvero il conseguimento di un trattamento pensionistico rispetto al quale la paternità dei versamenti è circostanza assolutamente irrilevante;
sottolinea come, tuttavia, nel caso di specie manchino del tutto gli indizi che depongano per la assunzione di tali oneri da parte del C;

2.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale;
erronea interpretazione del D. Lg.vo 564 del 1996 e dell'art. 192 cod. proc. pen.;
vizio di motivazione: rileva che l'ordinanza ha finito per sindacare la scelta dell'associazione sindacale di retribuire il C la cui assunzione, secondo il GIP, non sarebbe stata funzionale alle esigenze dell'attività sindacale e, in definitiva, per ritenere illegittima ogni e qualsivoglia applicazione della disciplina prevista dalla legge del 1996;

2.6 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale;
erronea interpretazione della legge 564 del 1996, dell'art. 2099 cod. civ. e dell'art. 192 cod. proc. pen.;
difetto di motivazione, inversione dell'onere della prova: ricorda che il GIP aveva incentrato il provvedimento sull'opportunità o meno della assunzione del C, ingerendosi così in una scelta assolutamente insindacabile aggiungendo che la legge 564 del 1996 non individua né un periodo minimo, né un impegno lavorativo o orario minimo ai fini della maturazione del diritto richiamando sul punto la giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte;
aggiunge che la retribuzione concordata tra le parti era quella prevista contrattualmente non rilevando, in concreto, la sua effettiva erogazione;
rileva che, in ogni caso, le indagini non hanno potuto dimostrare alcuna reale restituzione di somme da parte del C ed in favore del sindacato atteso che lo schema rinvenuto nel fascicolo personale riguarda solo ed esclusivamente i contributi che non è dubbio possano essere corrisposti direttamente dal lavoratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Come è noto, il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli;
Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, G). Né è possibile invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, D A;
Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. B). Per altro verso, si è più volte ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato
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