Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 28620

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2019, n. 28620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28620
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 21805-2017 proposto da: KOMPATSCHER LUNGER MARGARETH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato K H J;

- ricorrente -

contro

CASSA RAIFFESEN OLTRADIGE SOCIETA' COOPERATIVA in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P OBERRAUCH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIOCIARIA

16, presso lo studio dell'avvocato M D P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P M;

- controricorrente -

nonchè

contro

RADMULLER PATRIZIA, KOMPASCHER LUNGER CRISTOPH, MASONER VED KOMPATSCHER LUNGER ELISABETH, KOMPASCHER LUNGER VERENA, KOMPASCHER LUNGER REINHILDE, KOMPASCHER LUNGER CHRISTINE, KOMPASCHER LUNGER KASSIAN;

- intimati -

avverso la sentenza n. 85/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 24/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega;
udito l'Avvocato M D P;

FATTI DI CAUSA

La Cassa Raiffeisen Oltradige soc. coop. proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, cod. proc. civ., contro la sentenza n. 951 del 2014 del Tribunale di Bolzano, passata in giudicato, deducendo che: -era creditrice di P M come da decreto ingiuntivo definitivo in forza del quale aveva proceduto a iscrizione tavolare d'ipoteca giudiziale sulla quota indivisa di 1/7 di un maso chiuso intestata alla debitrice;
-altro creditore aveva pignorato tale quota;
nel procedimento esecutivo era intervenuta la Cassa deducente;
il giudice aveva ordinato la divisione e il creditore procedente aveva introdotto il relativo processo;
-al contempo, M K L in R, intervenuta nel giudizio divisionale quale comproprietaria, proponeva domanda di assunzione del maso con contestuale determinazione del relativo prezzo, ai sensi dell'ordinamento sui masi chiusi, legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 e successive modificazioni;
- il giudizio divisionale, da cui era stato separato quello sull'assunzione del maso, era stato sospeso per pregiudizialità;
- nel giudizio di assunzione il consulente d'ufficio incaricato aveva stabilito un prezzo largamente superiore a quello oggetto infine della sentenza del Tribunale, che aveva a sua volta preso atto dell'accordo tra i comproprietari i quali avevano formulato conclusioni congiunte;
- l'accordo familiare sotteso all'assunzione del maso era stato determinato da una collusione ai danni della Cassa deducente, creditrice ipotecaria, sicché la conseguente sentenza doveva dichiararsi inefficace nei confronti della pregiudicata con le correlative conseguenze. Il Tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non era ammissibile la domanda di opposizione di terzo ordinaria, invece accolta in via assorbente in prime cure, non sussistendo in capo alla Cassa un diritto autonomo e incompatibile con quello all'assunzione del maso. Diversamente, ad avviso del giudice di secondo grado, era fondata la pure proposta opposizione di terzo revocatoria, oggetto di appello incidentale condizionato, poiché dall'accordo tra i comproprietari che erano a conoscenza dello stato debitorio di P M e della ricordata ipoteca, in uno alla conseguente determinazione di un prezzo manifestamente incongruo rispetto agli accertamenti, e giustificato con il sostegno di pregressi debiti gravanti sul maso e di spese ad esso afferenti, affatto giustificati e verificabili, emergeva la prova della collusione. Avverso questa decisione ricorre per cassazione M K L in R, articolando quattro motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso la Cassa Raiffeisen Oltradige soc. coop. che ha altresì depositato memoria. Il processo viene dalla sentenza 25/03/2019 n. 8312 delle Sezioni Unite di questa Corte che ha dichiarato procedibile il ricorso.
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