Cass. pen., sez. V, ordinanza 10/05/2024, n. 33086
Ordinanza
10 maggio 2024
Ordinanza
10 maggio 2024
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Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.
Sul provvedimento
Testo completo
3308 6-24 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RI VESSICHELLI -Presidente - Ord. n. sez. 724/2024 CC 10/05/2024 FRANCESCO CANANZI -Relatore R.G.N. 5738/2024 ELISABETTA RI IN LO RENOLDI EL CARUSILLO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: OM CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERRELLI, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come atto di appello con trasmissione alla Corte di appello di Perugia;
lette le conclusioni depositate dagli avvocati FRANCESCO BLASI e FERNANDO MUCCI, nell'interesse dell'imputato CO OM, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Perugia con sentenza ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen. dichiarava non luogo a procedere nei confronti di CO CO in quanto gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna. In particolare, rilevava il G.u.p. come, essendo stato chiamato CO a rispondere dei delitti di bancarotta societaria fraudolenta, documentale di tipo specifico e nonché patrimoniale a seguito di distrazione, la prossimità del termine ен П massimo di prescrizione calcolato al 18 novembre 2024, rispetto alla prima udienza dibattimentale a tenersi il 1 marzo 2024, rendeva prevedibile che il dibattimento si sarebbe concluso con una sentenza dichiarativa della estinzione dei reati.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale e processuale, lamentando l'abnormità della sentenza impugnata, in quanto l'interpretazione dell'art. 425, comma 3, cod. pen. risulterebbe tradire il dato letterale, che richiede la valutazione degli elementi acquisiti e la adeguatezza degli stessi alla ragionevole previsione di condanna, non anche la valutazione dei tempi di trattazione del processo rispetto alla scadenza del termine di prescrizione, operando in violazione anche dell'interesse dell'imputato a rinunciare alla prescrizione medesima.
4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, non avendo dato conto in modo adeguato della limitata istruttoria dibattimentale a farsi e della possibilità della conclusione del giudizio prima del termine di prescrizione.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perrelli, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 con le quali ha chiesto qualificarsi il ricorso per cassazione in appello, non essendo consentito il ricorso per saltum avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., a seguito della modifica dell'art. 428 cod. proc. pen. ad opera della 1. 23 giugno 2017 n. 103, aderendo all'orientamento maggioritario sul punto ovvero, in caso di adesione a quello minoritario, dovendosi rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
6. I difensori dell'imputato, avvocati Francesco Blasi e Fernando Mucci, hanno concluso rappresentando il corretto governo dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. da parte del G.u.p., essendo la prognosi richiesta collegata alla condanna e quindi alla irrogazione della pena, con conseguente rilevanza della prescrizione, nonché l'adeguata motivazione, che tiene conto anche dell'esercizio delle prerogative istruttorie difensive, a differenza di quanto osservato dalla Procura ricorrente. 2 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va qualificato come appello.
2. Preliminare è il profilo evidenziato correttamente dalla Procura generale di questa Corte di cassazione in ordine alla proponibilità, o meno, del ricorso per saltum. A ben vedere, oltremodo consolidato è il condivisibile orientamento che ritiene la sentenza di non luogo a procedere, in quanto soggetta ai mezzi di impugnazione indicati dall'art. 428 cod. proc. pen., successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, unicamente appellabile e non anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, dep. 2023, P., rv. 284138 01; conf. n. 27526 del 2018, rv. 272963 -