Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/1979, n. 5197
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Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea di una societa per azioni, a seguito delle modifiche apportate all'art 2370 cod civ dalla legge 29 dicembre 1962 n 1745 in tema di ritenuta d'acconto sugli utili delle societa, prescinde dalla iscrizione nel libro dei soci, e trova presupposto necessario e sufficiente nel legittimo possesso del titolo azionario. Pertanto, la deliberazione di una societa per azioni, che sia stata adottata da un'assemblea con soci privi del possesso delle azioni, e quindi impossibilitati ad effettuare il preventivo deposito prescritto dall'art 4 della citata legge, per averle date in pegno, resta viziata, anche se il vincolo pignoratizio non sia stato ancora trascritto nel libro dei soci, dal difetto di legittimazione all'intervento di detti soci, con l'ulteriore conseguenza che, se tale vizio investa tutti i partecipanti, manca la possibilita stessa di configurare la Costituzione dell'organo assembleare e la manifestazione della volonta sociale e, la delibera medesima va ritenuta affetta da giuridica inesistenza, deducibile in ogni tempo dagli interessati (nella specie, dal creditore pignoratizio).*