Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2020, n. 27773
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L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato.
Sul provvedimento
Testo completo
27773-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: C D I Primo Presidente f.f. R.G. 8781/2020 Cron.27773 A M Presidente di sezione F D S Presidente di sezione Rep. A V Consigliere U.P. 17/1 1/2020 G M S Consigliere L E Consigliere Consigliere Rel. A G disciplinare avvocati L R Consigliere A C Consigliere ha pronunciato la seguente Cu SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 8781/2020 proposto da: DI ROCCO Avvocato M, rappresentata e difesa da se stessa e dall'Avvocato G P;
ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO;
- intimato -
e
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
Anper la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 96/2019, depositata il 7 ottobre 2019. 434 0 2 20 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 no- vembre 2020 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordi- ne, per il suo accoglimento;
uditi l'Avvocato G P e l'Avvocato M Di R.
FATTI DI CAUSA
1. — L'avv. M Di R - sottoposta a procedimento disciplina- - re per avere omesso di presentare appello nei confronti di una sen- tenza penale di condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di re- clusione a carico del proprio assistito, senza informare l'interessato e senza discutere con il medesimo le eventuali iniziative da assumere, con conseguente passaggio in giudicato della condanna stessa - stata ritenuta responsabile dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato che, con decisione del 12 novembre 2014, le ha inflitto la san- zione della censura. Avverso tale decisione, notificata in data 2 febbraio 2015, 2. - l'avv. Di R ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 3 marzo 2015. 3. Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 96/2019 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 ottobre 2019, ha dichia- rato inammissibile il ricorso per tardività. Il CNF ha rilevato che, mentre la decisione impugnata è stata no- tificata all'avv. Di R in data 2 febbraio 2015, il ricorso è stato de- positato solo in data 3 marzo 2015, ossia nel ventinovesimo giorno successivo. Secondo il giudice disciplinare, il termine di trenta giorni per pro- au porre ricorso al Consiglio nazionale forense, stabilito dall'art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento - 2- della professione forense), è riferibile esclusivamente alle impugna- zioni avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, men- tre per quelle pronunciate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati con- tinua a trovare applicazione il termine di venti giorni di cui all'art. 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ciò anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2015, del regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, che regola il nuovo procedimento disciplinare. 4.- Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale fo- rense l'avv. Di R ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 febbraio 2020, sulla base di due motivi. 4.1.-Con il primo motivo l'avv. Di R denuncia violazione di legge, in particolare dell'art. 33 del regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, avendo il Consiglio nazionale forense applicato, benché abrogato, l'art. 50 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933. La ricor- rente si duole che il CNF, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia fatto illegittima applicazione della norma abrogata della vecchia legge professionale circa i termini di impugnazione delle decisioni disciplina- ri. Il secondo motivo denuncia "violazione di legge ed esattamente dell'art. 137 cod. proc. civ." e propone istanza di rimessione in termi- ni. Con esso la ricorrente chiede che sia "acclarata l'attuale vigenza dei termini della presente impugnazione previa declaratoria della ine- sistenza/nullità della notifica della sentenza impugnata o in denegata ipotesi previa disposizione della rimessione in termini per la proposi- zione del presente ricorso". 5. -L'intimato Consiglio dell'ordine territoriale non ha svolto atti- vità difensiva in questa sede. an -6. Fissata l'udienza del 17 novembre 2020 per la discussione del ricorso, la ricorrente ha presentato "brevi note" per l'udienza, le quali, - 3 - tuttavia, sono pervenute in cancelleria a mezzo posta soltanto il 16 novembre 2020, una volta scaduto il termine per il deposito di memo- rie di parte, fissato dall'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione è stato proposto tardivamente, con 1.- atto notificato il 28 febbraio 2020, oltre il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione, decorrente dalla notifica, avvenuta il 21 ottobre 2019, della sentenza del Consiglio nazionale forense. La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni 2.- del Consiglio nazionale forense è soggetta ai sensi dell'art. 36, - comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d'ufficio della sentenza contestata. Resta salva l'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida noti- ficazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato ab- bia provveduto alla notificazione stessa di propria