Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2018, n. 30422

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2018, n. 30422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30422
Data del deposito : 23 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12382-2017 proposto da: CAROLLO GIORGIO, PASQUALETTO LUCIO, BIASIBETTI LAURA, D'AGRO' LUIGI, CADROBBI PAOLO, QUALARSA NADIA, FIORIN ANGELO PIETRO, FAVARO GIAN PIETRO, RIGHI LUCIANO, SARTORI AMALIA, TOMIOLO ALBERTO, CREMONESE GIANFRANCO, MARZARO MIRCO, MUNARETTO MICHELE, BRAGHETTO ILES, ROSSI MARIO, GALANTE SEVERINO, PERTICARO SANTE, CARRARO TIZIANA LUCIA nella qualità di erede di GALLINARO LUCIANO, VIGNA LORENZO, CORTESE MARINO, DA DALT ROBERTO, BUTTURA ROBERTO, RIELLO DANILLO SANTE, CREUSO MAURIZIO, PIAZZOLA PAOLA nella qualità di erede di BRUNETTO GIANCARLO RENATO, BOTTIN ALDO, PEDALINO GAUDO, TASSINARI VITTORIO, FONTANELLA GIULIANA, TOFFOLI ALDO, STRUMENDO LUCIO, PUPILLO GIUSEPPE, RICCAMBONI MARIO, COVOLO LUIGI, FRIGO FRANCO, COSTA DOMENICO, CERIONI GIORGIO, DE CHECCHI FABRIZIO, ADAMI FRANCESCO, PAVONI BENITO, CAPUZZO LUIGI, ANDREATTA MARIELLA, PARISI ANTONINO, CARRARO UMBERTO, BASSO LUIGI, TOMASSINI ALBERTO, CREMA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO

23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ;

- ricorrenti -

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, e CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio Regionale della regione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ZANLUCCHI, EZIO ZANON e LUISA LONDEI;

- controricorrenti -

nonché

contro

SILVA JACOPO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1808/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/4/2017. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2018 dal Consigliere ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso e Ric. 2017 n. 12382 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- l'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
uditi gli avvocati Maurizio Paniz, Andrea Manzi e Francesco Zanlucchi.

FATTI DI CAUSA

Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1289/2015 del 4 dicembre 2015, dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sul presupposto che la giurisdizione spettasse al giudice contabile, quale giudice generale del sistema pensionistico pubblico) il ricorso proposto da ex consiglieri regionali della Regione Veneto ovvero da ex consiglieri regionali e al contempo ex parlamentari della Repubblica italiana o ex parlamentari europei, oppure ancora superstiti di ex consiglieri regionali e come tali beneficiari in via diretta o indiretta dell'assegno vitalizio mensile previsto dalle leggi regionali n. 38/1995 n. 13/2003, con cui gli interessati - odierni ricorrenti - avevano impugnato la deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2015, mediante la quale la Regione Veneto aveva emanato, in osservanza della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43, le disposizioni attuative della riduzione - a decorrere dalla mensilità di gennaio 2015 - dell'importo lordo mensile del vitalizio degli ex consiglieri ricorrenti che vantavano un reddito annuo ai fini Irpef superiore ad euro 29.500,00. Sull'appello formulato dagli originari ricorrenti e nella costituzione della Regione Veneto, il Consiglio di Stato (Sez. V), con sentenza n. 1808/2017 (depositata il 18 aprile 2017), rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava - ma con diversa motivazione - la sentenza di primo grado. A sostegno dell'adottata decisione il Consiglio di Stato richiamava l'ordinanza di queste Sezioni unite n. 14920 del 2016, con la quale era stato stabilito il principio secondo cui la controversia originata dalla rimodulazione in riduzione dell'assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica spetta alla giurisdizione del Ric. 2017 n. 12382 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- giudice ordinario, attese, da un lato, la natura non pensionistica dell'assegno e la sua diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti, e, dall'altro, la mancanza di una specifica attribuzione legislativa a quest'ultima, sicché la fattispecie resta devoluta al giudice ordinario, dotato della giurisdizione generale secondo il principio dell'unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria. Pertanto, pur nella consapevolezza che con tale pronuncia le Sezioni unite della Corte di cassazione non avessero tenuto conto dell'ipotesi che il tipo di vitalizio dedotto in controversia fosse in connessione con un rapporto di pubblico impiego, lo stesso Consiglio di Stato riteneva che con detta decisione era stato comunque fissato un principio valido in materia di giurisdizione (da ritenersi spettante al giudice ordinario) sulle cause relative ai vitalizi spettanti ad ex consiglieri regionali o eventualmente ai loro eredi. Avverso la suddetta sentenza del Consiglio di Stato hanno proposto un unico ricorso a queste Sezioni unite congiuntamente tutte le parti soccombenti ai sensi degli artt. 91 c.p.a., 360, comma 1, n. 1), c.p.c. e 111 Cost., deducendo quattro motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, la Regione Veneto e il Consiglio regionale della stessa Regione. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria illustrativa in prossimità della pubblica udienza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi