Cass. civ., sez. I, sentenza 02/09/2021, n. 23792

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/09/2021, n. 23792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23792
Data del deposito : 2 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

i Catanzaro in data 30 aprile 2018, ha dichiarato che non sussistono i presupposti per pronunciare l'incompatibilità e la decadenza di M C dalla carica di Sindaco del Comune di Botricello, dichiarando, altresì, il diritto dello stesso a ricoprire la carica elettiva. La Corte calabrese, pur dando atto che la causa di incompatibilità, relativa alla pendenza di una lite con il predetto Comune - avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'odierno controricorrente a titolo di indennità di funzione - fosse esistente al momento dell'elezione, tuttavia, la stessa incompatibilità era stata eliminata ancor prima di qualsiasi contestazione formale, attraverso il pagamento di una somma di danaro all'esito dell'approvazione da parte della giunta comunale di Botricello, con delibera n. 2 del 22.6.2017, della proposta transattiva avanzata del C, cui aveva fatto seguito la formale stipula della transazione e successivamente l'estinzione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro per cessazione della materia del contendere. La Corte catanzarese ha ritenuto la validità della transazione approvata dalla Giunta comunale, non ritenendo rilevante che, a causa del dissesto del Comune di Botricello, fosse stata nominata, con DPR 19.8.2016, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, avente competenza relativamente ai "fatti di gestione" verificatisi entro il 31.12.2015: a quella data il credito del Comune era ancora oggetto di accertamento dinanzi all'Autorità Giudiziaria, né era stata prodotta dai ricorrenti alcuna documentazione attestante che il predetto rapporto obbligatorio fosse stato eventualmente riportato nel bilancio portato all'attenzione del Ministero dell'Interno ex art. 261 d.lgs n. 267/2000 o in altro bilancio precedente. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G V, P B, F F e G P affidandolo a quattro motivi. M C si è costituito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 16 bis e 16 sexies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. Lamentano i ricorrenti che con l'iscrizione telematica del ricorso del primo grado, in data 6 agosto 2017, avevano depositato la nota di iscrizione a ruolo in cui era specificato, oltre al domicilio in Crotone, Piazza De Gasperi 23, anche il domicilio telematico luigi.morrone@avvocaticrotone.legalmail.com . Orbene, l'appello era stato notificato presso il domicilio eletto in primo grado e non al domicilio digitale previsto dal D.L. 16 sexies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che rad. 16-sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato «Domicilio digitale», introdotto dall' art. 52 c. 1 del di. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla I. 11 agosto 2014, dispone che "Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia". Il dato testuale (quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario...) attesta in modo chiaro ed inequivoco che la disposizione richiamata, nell'ambito della giurisdizione civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 cod. proc.civ. per il giudizio di cassazione, ha depotenziato la domiciliazione ex lege presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario, la quale oggi è prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario (Cass. n. 14140 del 2019, n. 14914 del 2018, Cass. 17048/2017). Deve, però, escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. 1982/2020, Cass. 2942/2019, Cass.22892/2015). Non vi è, infatti, norma che escluda la validità della notificazione tradizionale presso il domicilio eletto e che sancisca la validità della sola notificazione a mezzo p.e.c. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale", nei termini sopra illustrati, resta pienamente valida la notificazione effettuata presso il domicilio eventualmente eletto ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (vedi anche Cass.n. 3557/2021).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 63 primo comma n. 6 T.U. n. 267/2000. Lamentano ii ricorrenti che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il credito vantato dal Comune di Botricello nei confronti del C era liquido ed esigibile, non occorrendo, a tal fine, un accertamento giudiziale, atteso che tale credito era certo sia nell'an che nel quantum in virtù di una sentenza passata in giudicato.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione per falsa applicazione degli artt. 63 primo comma nn. 4 e 6, 69 e 254 TU n. 267/2000. Contestano i ricorrenti che il C avesse rimosso la causa di incompatibilità per l'esercizio della funzione di sindaco, atteso che la delibera con cui la giunta comunale, nominata dallo stesso controricorrente, aveva approvato la proposta transattiva formulata da quest'ultimo era illegittima, e come tale da disapplicare. Il C era, infatti, più che incompatibile, ineleggibile, e prima della rimozione della causa di ineleggibilità non poteva compiere alcun atto e non avrebbe quindi potuto nominare una Giunta "di scopo", ovvero avente come unico fine quello di consentirgli di rimuovere la causa ostativa alla funzione di Sindaco e con il minor sacrificio economico possibile. In ogni caso, evidenziano i ricorrenti che la competenza per la transazione delle vertenze afferenti fatti di gestione verificatisi fino al 31 dicembre 2015 apparteneva alla Commissione per la gestione del dissesto.
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