Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2011, n. 4410
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Il giudice di pace, che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma, prima della immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico, pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas judicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., anche se emessa dopo la nuova immissione in possesso, giacché la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. PETITTI ST - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorso (iscritto al N.R.G. 18381/05) proposto da:
NA MA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Bacchiega Mario ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Dal Bo, in Roma, v. G Belloni, 88;
- ricorrente -
contro
VI ST;
- intimato -
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovigo n. 139/2005, depositata il 21 febbraio 2005;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. Lorenzo Fascione, per delega dell'Avv. Mario Bacchiega, nell'interesse del ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2003 proposta da VI ST nei confronti di TO MA (iscritta al N.R.G.729/2003), il giudice di pace di Rovigo, con sentenza n. 139 del 2005 (depositata il 21 febbraio 2005), dichiarava, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, l'opponente tenuto a corrispondere all'opposto (quale creditore ingiungente) la somma di Euro 450,00, a saldo per l'acquisto di un porta blindata installata in data 5 settembre 1996, compensando parzialmente le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza, notificata il 9 giugno 2005, proponeva ricorso per cassazione il TO MA (notificato il 4 luglio 2005 e depositato il 21 luglio 2005) fondato su un unico motivo relativo alla deduzione del difetto assoluto di potestà giurisdizionale, sul presupposto che il giudice di pace che aveva trattato e deciso la controversia, dr. Giuseppe MA, dopo aver preso possesso in prima nomina in data 3 aprile 2000 (in forza del D.M. 27 marzo 2000), decadendo dalle proprie funzioni il 3 aprile 2004, per poi essere successivamente riconfermato nelle stesse il 26 aprile 2004 (in virtù di D.M. 21 aprile 2004), aveva continuato ad esercitare illegittimamente le sue funzioni anche nell'intervallo temporale tra il 3 aprile 2004 e il 26 aprile 2004, procedendo nella prosecuzione dell'istruzione della causa definita con la sentenza impugnata e, in particolare, tenendo l'udienza del 5 aprile 2004 nel corso della quale aveva respinto una richiesta di rimessione in termini del difensore del TO per la produzione di documenti. Alla stregua di tanto, chiedeva a questa Corte di dichiarare nullo o annullabile l'intero procedimento n. 729/2003 e, conseguentemente, dichiarare, altresì, nulla o annullabile la sentenza impugnata. L'intimato VI ST non si è costituito in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo formulato il ricorrente - per come desumibile anche dalla riportata narrativa - ha dedotto il vizio di nullità del procedimento (iscritto al N. R.G. 729/03) celebratosi dinanzi al giudice di pace di Rovigo, dr. Giuseppe MA, e la conseguente nullità della sentenza emessa al suo esito per il difetto di "potestas iudicandi" in capo allo stesso giudice nell'intervallo temporale - durante il quale aveva continuato ad esercitare l'attività giurisdizionale (tenendo udienza con emanazione di provvedimenti giudiziari comportanti il mancato accoglimento di istanze formulate nell'interesse dell'attuale ricorrente) - intercorso tra la scadenza del suo primo mandato quadriennale (3 aprile 2004) e l'inizio dell'esercizio (26 aprile 2004) delle funzioni giurisdizionali relative al secondo mandato per il quale era stato riconfermato.
1.1. Il motivo (fatto valere anche in rapporto all'art. 161 c.p.c., comma 1 e da ritenersi ammissibile ancorché proposto avverso
sentenza del giudice di pace emessa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2 nei regime anteriore alle modifiche di cui al d. Igs. 2 febbraio 2006, n. 40, siccome riguardante la deduzione di un vizio processuale: cfr, per tutte, Cass., S.U., 14 gennaio 2009, n. 564, e Cass., sez. 2, 13 maggio 2010, n. 11638), è fondato e deve, pertanto, essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
1.2. Innanzitutto, è opportuno premettere l'illustrazione di alcune considerazioni sulla disciplina ordinamentale che riguarda la figura e lo "status" del giudice di pace.
Il quadro normativo primario concernente la procedura nomina e quella di conferma dei giudici di pace è costituito dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, artt. 4 bis, 5 e 7 nonché dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48, art. 20, relativamente alla conferma straordinaria una tantum.
Queste disposizioni normative (a cui vanno aggiunte ulteriori fonti di carattere secondario, come le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura;
cfr., ad es., in tema, la circolare C.S.M. 30 luglio 2002) delineano il percorso procedimentale diretto ad individuare i requisiti sostanziali che devono essere posseduti dagli aspiranti alla nomina ed alla conferma. In particolare, il procedimento di conferma risulta essenzialmente strutturato nei seguenti passaggi:
1) domanda dell'aspirante alla conferma;
2) acquisizione del giudizio di idoneità