Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10158

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10158
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Axa Assicurazioni Spa ha proposto ricorso, con tre motivi, contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 3004/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 10 luglio 2019 e non notificata, che ha rigettato l'appello della società contro la sentenza n. 1234/2018 della C.t.p. di Milano, che aveva rigettato il ricorso della contribuente in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego tacito dell'addizionale Ires prevista per l'anno (Omissis) dal D.L. n. 133 del 2013, art. 2 , norma della quale parte contribuente aveva eccepito il contrasto con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento Europeo.



2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la normativa in oggetto non fosse in contrasto con le norme costituzionali ed il diritto comunitario e concludeva per l'infondatezza del ricorso di parte contribuente.



3. Il P.G., G L, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.



4. La società contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione



1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per l'omesso annullamento del rifiuto opposto dall'Agenzia di rimborsare la maggiore imposta reddituale pretesa, nell'anno (Omissis), in forza del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 norma costituzionalmente illegittima e contraria al diritto comunitario.



1.2. Con il secondo articolato motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost. , giacchè la C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse contrasto del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 con tali precetti fondamentali.



1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, a causa della motivazione, contraddittoria, insufficiente e, comunque, inadeguata della sentenza impugnata.



2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati.

Il D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2 , prevede: "2. In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 , per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3 suddetto testo unico".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2 , (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella L. 29 gennaio 2014, n. 5 , sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 Cost. , comma 2, ed in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

Nell'ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, la Corte costituzionale, in relazione all'imposta oggetto di causa, afferma che "la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come "addizionale", è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata - che in via straordinaria e temporanea ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Il contesto - che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato - e la sua transitorietà escludono infatti che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione,

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