Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2021, n. 36092
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Testo completo
ossimi anni, ho chiesto allo stesso Dr. R B di partecipare ad una riunione dei soci del patto». Il fatto decisivo, il cui esame è stato dalla corte omesso, attiene alla prosecuzione di ulteriori trattative tra i soci pattisti, finalizzato a raggiungere l'accordo definitivo in tutti suoi elementi essenziali e che si protrassero tra il novembre 2008 ed il febbraio 2009, perfezionandosi soltanto il giorno 11 febbraio 2009, con l'accordo tra i soci partecipanti al sindacato di nominare il dr. B per il triennio 2009-2011: accordo, invero, poi consacrato nei verbali assembleari del 19 febbraio 2009 per la CVG s.p.a. Firenze e dell'8 giugno 2009 per la CVG s.p.a. di Pisa. Anche dal verbale della riunione dei soci pattisti del 28 dicembre 2008 emerge che essi si riconvocarono proprio per discutere «sulle richieste del Dott. R B, relative al rinnovo della carica ai Amministratore Delegato, così come presentate nel documento ricevuto per mail dal Dott. B il 15 dicembre u.s.»: da cui emerge la forte divisione, ancora a quella data, esistente tra i soci in ordine ai compensi da corrispondere all'amministratore delegato;
dal verbale della riunione tra i medesimi in data 30 dicembre 2008, ancora ricco di discussioni sui compensi da attribuirgli;
dalla comunicazione del 9 gennaio 2009, inviata da uno dei soci pattisti, in cui si evince che l'accordo era in fieri, tanto che egli afferma come «su mia richiesta, B ha avvisato i partecipanti di far andare deserta l'assemblea di lunedì», onde le trattative si palesavano tutt'altro che concluse. Infine, soltanto durante la riunione dell'Il febbraio 2009, a sintesi delle diverse richieste di tutti i soci protrattesi durante le trattative, fu concluso l'accordo definitivo, in linea con le effettive deliberazioni assembleari, assunte il 19 febbraio e 1'8 giugno 2009. In particolare, accettando tali cariche, il dr. B ha recepito proprio l'accordo dell'Il febbraio 2019, che non conteneva nessun riferimento al secondo triennio della carica. 1.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362, 1366, 1372 e 1411 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale ha qualificato come contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ. l'accordo pretesamente raggiunto dai soci il 12 novembre 2008, senza neppure considerare perlomeno l'avvenuta revoca o modifica del medesimo 1'11 febbraio 2009, prima dell'adesione del terzo in data 19 febbraio 2009. Al contrario, tale qualificazione esige che, tra gli stipulanti, sia concluso un contratto valido, efficace e vincolante, non una mera puntuazione, laddove alla data del 12 novembre 2008, come illustrato nel primo motivo, non tutti gli elementi essenziali dell'accordo tra i soci erano stati definiti;
ma anche a volere ritenere lo stesso integrante un contratto definitivo, era stato però revocato o comunque modificato prima dell'adesione del dr. B, in quanto l'unico accordo raggiunto all'esito delle trattative fu quello cristallizzato nel verbale dell'Il febbraio 2009, che ne prevedeva la nomina solo per il triennio 2009-2011, come poi avvenuto nella successiva assemblea del 19 febbraio 2009. 1.3. - Con il terzo motivo, deducono la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 cod. civ., dovendo semmai, in subordine, ritenersi nullo un simile accordo in favore del (/, dr. B di rielezione per un duplice triennio, per violazione della norma imperativa dell'art. 2383 cod. civ., secondo cui gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. 2.1. - Nel suo autonomo ricorso, da qualificare incidentale, M T G ha formulato quattro censure. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362 ss., 1372 e 1411 cod. civ., in quanto la pretesa individuazione di un patto parasociale tra i soci ed il B si pone in contrasto con la disciplina di tale istituto, che resta a valenza meramente interna tra i soci, onde dalla mancata adozione di una delibera di nomina anche per il triennio 2012-2014 non è sorto nessun diritto in favore del dr. B al compenso od al risarcimento del danno. La nomina dell'amministratore alla carica per il primo triennio, ed il relativo diritto di questi di esserne compensato, non è affatto derivata dal patto parasociale, ma unicamente dalle deliberazioni di nomina del 19 febbraio 2009 per la CVG s.p.a. Firenze e dell'8 giugno 2009 per la CVG s.p.a. Pisa. Deliberazioni, altresì, del tutto coerenti con la decisione pattizia dell'il. febbraio 2009, in cui i soci partecipanti al sindacato decisero di votare in tal modo per entrambe le società, stabilendo, come risulta dal relativo verbale, di «votare a favore della nomina dei seguenti componenti del consiglio i amministrazione: Dott. R B... Il suddetto consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31-12-2011», e dove fu altresì indicato il relativo compenso. La corte del merito, dunque, ha violato l'art. 1362 cod. civ., non avendo affatto indagato la reale volontà delle parti, anche alla luce del loro comportamento complessivo e secondo buona fede. (7„ Il patto di sindacato, invero, ha efficacia solo interna ed obbligatoria, né essa poteva essere estesa al terzo, facendosi errato ricorso all'art. 1411 cod. civ.: dal momento che i soci, nel loro insieme, costituiscono una parte complessa e un unico centro di interesse, non potendosi ravvisare obblighi reciproci tra di loro ed in favore di un terzo, ma coincidendo qui la posizione di stipulante e promittente;
onde mancano le tre figure caratterizzanti l'istituto, ossia uno stipulante, un promittente ed un terzo. Infine, abnorme è avere individuato l'accettazione della pretesa pattuizione complessiva, ivi compresa la nomina per il secondo triennio, nella semplice accettazione, da parte dell'amministratore, della carica in seguito alla nomina per il triennio 2009-2012, deliberata dalle due società. 2.2. - Con il secondo motivo, M T G deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 cod. civ., in quanto - in subordine - deve ritenersi che il patto di nomina per un doppio triennio costituisca violazione della norma imperativa dettata dall'art. 2383 cod. civ., che consente la nomina solo per tre esercizi. 2.3. - Con il terzo motivo, si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2372 cod. civ., in quanto - sempre in via subordinata all'accoglimento del primo motivo - deve ritenersi che il patto di nomina per un doppio triennio costituisca una elusione della norma imperativa dettata dall'art. 2372 cod. civ., che non permette sia attribuita voce in capitolo all'amministratore nell'orientamento di voto degli azionisti. 2.4. - Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2383 cod. civ., in quanto - ancora in subordine al primo motivo - la corte territoriale non ha ravvisato la giusta causa '11 di revoca dell'amministratore, costituita dalla lesione del pactum fiduciae, nelle circostanze dedotte dai soci ai fini della mancata nomina per il triennio 2012-2014 nelle deliberazioni del 2012, male interpretando la nozione di giusta causa di revoca. In ogni caso, non è corretto avere attribuito all'amministratore un risarcimento del danno nella misura pari al trattamento economico conseguito nel primo triennio, pur non avendo pacificamente egli svolto nessuna attività gestoria, permettendogli così un arricchimento indebito, dato che non si è considerata l'ottenibilità di altri incarichi entro un lasso di tempo ragionevole, valutabile in sei mesi. 3. - Il ricorso incidentale di R B espone tre motivi. Col primo motivo, egli lamenta la violazione dell'art. 1223 cod. civ., laddove la sentenza impugnata ha escluso la voce risarcitoria relativa al c.d. incentivo, in quanto il risarcimento del danno deve essere integrale. Con il secondo motivo, deduce l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nell'avere trascurato di considerare che la c.t.u. aveva calcolato il danno anche con riguardo all'adeguamento del compenso annuale. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, comma 2, e 2907 cod. civ., 99, 112, 329 e 342 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha esteso l'effetto di riforma della prima decisione anche a Maria Teresa e Giuliana G e Tommaso Santini, i quali non avevano formulato uno specifico motivo di appello quanto alla voce di c.d. adeguamento del compenso annuale lordo per il triennio 2012-2014. 4. - La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - il 13 dicembre 2007 i soci conclusero un patto parasociale, impegnandosi a concordare il voto da esprimere in tutte le deliberazioni delle assemblee sociali, in conformità alle indicazione della maggioranza degli aderenti al patto, secondo le quote di capitale;
- il 12 novembre 2008 i soci, in una riunione del detto sindacato, deliberarono di nominare R B alla carica di amministratore delegato nei trienni 2009-2012 e 2012-2014, assumendone l'obbligo con effetti per loro vincolanti: infatti, nel verbale si afferma che «la società ha l'interesse e la volontà di continuare il rapporto di amministrazione delegato del gruppo» e che «pertanto nella prossima assemblea verrà deliberato in tal senso riconoscendo altresì l'adeguamento per il compenso del 2009 nella misura del 20% c.a. Per quanto riguarda il premio di risultato dal l° gennaio 2008 alla fine del mandato che sarà di tre anni + ulteriori tre anni come già concordato dai soci pattisti presenti e come sarà proposto al Dr. B tenuto conto che ancora vanno delineate le soluzioni e i meccanismi si stabilisce di aggiornare la riunione su questo punto a brevissimo con la presenza dello stesso Dr. B»;
- l'assunzione di tale impegno, sin dalla data indicata, emerge anche dal comportamento successivo dei soci, nel corso delle assemblee del febbraio e del giugno 2009, in
dal verbale della riunione tra i medesimi in data 30 dicembre 2008, ancora ricco di discussioni sui compensi da attribuirgli;
dalla comunicazione del 9 gennaio 2009, inviata da uno dei soci pattisti, in cui si evince che l'accordo era in fieri, tanto che egli afferma come «su mia richiesta, B ha avvisato i partecipanti di far andare deserta l'assemblea di lunedì», onde le trattative si palesavano tutt'altro che concluse. Infine, soltanto durante la riunione dell'Il febbraio 2009, a sintesi delle diverse richieste di tutti i soci protrattesi durante le trattative, fu concluso l'accordo definitivo, in linea con le effettive deliberazioni assembleari, assunte il 19 febbraio e 1'8 giugno 2009. In particolare, accettando tali cariche, il dr. B ha recepito proprio l'accordo dell'Il febbraio 2019, che non conteneva nessun riferimento al secondo triennio della carica. 1.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362, 1366, 1372 e 1411 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale ha qualificato come contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ. l'accordo pretesamente raggiunto dai soci il 12 novembre 2008, senza neppure considerare perlomeno l'avvenuta revoca o modifica del medesimo 1'11 febbraio 2009, prima dell'adesione del terzo in data 19 febbraio 2009. Al contrario, tale qualificazione esige che, tra gli stipulanti, sia concluso un contratto valido, efficace e vincolante, non una mera puntuazione, laddove alla data del 12 novembre 2008, come illustrato nel primo motivo, non tutti gli elementi essenziali dell'accordo tra i soci erano stati definiti;
ma anche a volere ritenere lo stesso integrante un contratto definitivo, era stato però revocato o comunque modificato prima dell'adesione del dr. B, in quanto l'unico accordo raggiunto all'esito delle trattative fu quello cristallizzato nel verbale dell'Il febbraio 2009, che ne prevedeva la nomina solo per il triennio 2009-2011, come poi avvenuto nella successiva assemblea del 19 febbraio 2009. 1.3. - Con il terzo motivo, deducono la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 cod. civ., dovendo semmai, in subordine, ritenersi nullo un simile accordo in favore del (/, dr. B di rielezione per un duplice triennio, per violazione della norma imperativa dell'art. 2383 cod. civ., secondo cui gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. 2.1. - Nel suo autonomo ricorso, da qualificare incidentale, M T G ha formulato quattro censure. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362 ss., 1372 e 1411 cod. civ., in quanto la pretesa individuazione di un patto parasociale tra i soci ed il B si pone in contrasto con la disciplina di tale istituto, che resta a valenza meramente interna tra i soci, onde dalla mancata adozione di una delibera di nomina anche per il triennio 2012-2014 non è sorto nessun diritto in favore del dr. B al compenso od al risarcimento del danno. La nomina dell'amministratore alla carica per il primo triennio, ed il relativo diritto di questi di esserne compensato, non è affatto derivata dal patto parasociale, ma unicamente dalle deliberazioni di nomina del 19 febbraio 2009 per la CVG s.p.a. Firenze e dell'8 giugno 2009 per la CVG s.p.a. Pisa. Deliberazioni, altresì, del tutto coerenti con la decisione pattizia dell'il. febbraio 2009, in cui i soci partecipanti al sindacato decisero di votare in tal modo per entrambe le società, stabilendo, come risulta dal relativo verbale, di «votare a favore della nomina dei seguenti componenti del consiglio i amministrazione: Dott. R B... Il suddetto consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31-12-2011», e dove fu altresì indicato il relativo compenso. La corte del merito, dunque, ha violato l'art. 1362 cod. civ., non avendo affatto indagato la reale volontà delle parti, anche alla luce del loro comportamento complessivo e secondo buona fede. (7„ Il patto di sindacato, invero, ha efficacia solo interna ed obbligatoria, né essa poteva essere estesa al terzo, facendosi errato ricorso all'art. 1411 cod. civ.: dal momento che i soci, nel loro insieme, costituiscono una parte complessa e un unico centro di interesse, non potendosi ravvisare obblighi reciproci tra di loro ed in favore di un terzo, ma coincidendo qui la posizione di stipulante e promittente;
onde mancano le tre figure caratterizzanti l'istituto, ossia uno stipulante, un promittente ed un terzo. Infine, abnorme è avere individuato l'accettazione della pretesa pattuizione complessiva, ivi compresa la nomina per il secondo triennio, nella semplice accettazione, da parte dell'amministratore, della carica in seguito alla nomina per il triennio 2009-2012, deliberata dalle due società. 2.2. - Con il secondo motivo, M T G deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 cod. civ., in quanto - in subordine - deve ritenersi che il patto di nomina per un doppio triennio costituisca violazione della norma imperativa dettata dall'art. 2383 cod. civ., che consente la nomina solo per tre esercizi. 2.3. - Con il terzo motivo, si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2372 cod. civ., in quanto - sempre in via subordinata all'accoglimento del primo motivo - deve ritenersi che il patto di nomina per un doppio triennio costituisca una elusione della norma imperativa dettata dall'art. 2372 cod. civ., che non permette sia attribuita voce in capitolo all'amministratore nell'orientamento di voto degli azionisti. 2.4. - Con il quarto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2383 cod. civ., in quanto - ancora in subordine al primo motivo - la corte territoriale non ha ravvisato la giusta causa '11 di revoca dell'amministratore, costituita dalla lesione del pactum fiduciae, nelle circostanze dedotte dai soci ai fini della mancata nomina per il triennio 2012-2014 nelle deliberazioni del 2012, male interpretando la nozione di giusta causa di revoca. In ogni caso, non è corretto avere attribuito all'amministratore un risarcimento del danno nella misura pari al trattamento economico conseguito nel primo triennio, pur non avendo pacificamente egli svolto nessuna attività gestoria, permettendogli così un arricchimento indebito, dato che non si è considerata l'ottenibilità di altri incarichi entro un lasso di tempo ragionevole, valutabile in sei mesi. 3. - Il ricorso incidentale di R B espone tre motivi. Col primo motivo, egli lamenta la violazione dell'art. 1223 cod. civ., laddove la sentenza impugnata ha escluso la voce risarcitoria relativa al c.d. incentivo, in quanto il risarcimento del danno deve essere integrale. Con il secondo motivo, deduce l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nell'avere trascurato di considerare che la c.t.u. aveva calcolato il danno anche con riguardo all'adeguamento del compenso annuale. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, comma 2, e 2907 cod. civ., 99, 112, 329 e 342 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha esteso l'effetto di riforma della prima decisione anche a Maria Teresa e Giuliana G e Tommaso Santini, i quali non avevano formulato uno specifico motivo di appello quanto alla voce di c.d. adeguamento del compenso annuale lordo per il triennio 2012-2014. 4. - La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - il 13 dicembre 2007 i soci conclusero un patto parasociale, impegnandosi a concordare il voto da esprimere in tutte le deliberazioni delle assemblee sociali, in conformità alle indicazione della maggioranza degli aderenti al patto, secondo le quote di capitale;
- il 12 novembre 2008 i soci, in una riunione del detto sindacato, deliberarono di nominare R B alla carica di amministratore delegato nei trienni 2009-2012 e 2012-2014, assumendone l'obbligo con effetti per loro vincolanti: infatti, nel verbale si afferma che «la società ha l'interesse e la volontà di continuare il rapporto di amministrazione delegato del gruppo» e che «pertanto nella prossima assemblea verrà deliberato in tal senso riconoscendo altresì l'adeguamento per il compenso del 2009 nella misura del 20% c.a. Per quanto riguarda il premio di risultato dal l° gennaio 2008 alla fine del mandato che sarà di tre anni + ulteriori tre anni come già concordato dai soci pattisti presenti e come sarà proposto al Dr. B tenuto conto che ancora vanno delineate le soluzioni e i meccanismi si stabilisce di aggiornare la riunione su questo punto a brevissimo con la presenza dello stesso Dr. B»;
- l'assunzione di tale impegno, sin dalla data indicata, emerge anche dal comportamento successivo dei soci, nel corso delle assemblee del febbraio e del giugno 2009, in
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