Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2015, n. 4

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In tema di lavoro straordinario, il compenso forfettario della prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all'entita' presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non e' riducibile unilateralmente dal datore di lavoro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2015, n. 4
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4
Data del deposito : 5 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5846/2009 proposto da:
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 32 6, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINA OLGIATI, SALVATORE TRIFIRÒ, STEFANO BERETTA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
ES UG C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTINO RICASOLI,7, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIDA VITALE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1137/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2008 r.g.n. 86/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 novembre 2008 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 24 gennaio 2007 che ha condannato la Metro IA Cash and Carry s.p.a. al pagamento in favore di NE GO dell'importo dovuto a titolo di compenso a forfait per eventuale lavoro straordinario. La Corte territoriale, riproducendo la motivazione di altra sentenza pronunciata su questione identica e confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che in realtà il compenso forfetario costituisse un superminimo, che prescindeva in realtà dallo straordinario effettivamente prestato, e che era entrato a far parte della retribuzione ordinaria, e perciò non poteva essere ridotto unilateralmente.
La Metro IA Cash and Carry s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza affidato ad un unico motivo. Resiste il NE con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e ss., art. 2077 c.c., comma 2, artt. 1372 e 1340 c.c., in relazione al disposto del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 5;
carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto
essenziale della controversia. In particolare si deduce, innanzi tutto, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato e superato i dati documentali in atti, ed errato così nell'interpretazione del contratto, che parlava di compenso forfetario per lavoro straordinario. Quest'ultimo costituiva una modalità, di pagamento dello straordinario, alternativa rispetto a quella ordinario, e che prescindeva dall'effettiva prestazione e dalla relativa autorizzazione. Se il lavoro straordinario prestato era inferiore al forfait ricevuto, non per questo si trasformava in un miglioramento retributivo. La possibilità per il datore di lavoro di pagare lo straordinario effettivo oppure di compensarlo forfetariamente attribuiva al datore stesso un'obbligazione facoltativa, e la scelta tra te due modalità di adempimento spettava allo stesso debitore. La datrice di lavoro ne aveva fatto uso legittimamente comunicando ai dipendenti che avrebbe pagato soltanto le ore di lavoro effettivamente prestate. La ricorrente nega che si potesse fare uso della valutazione del comportamento complessivo delle parti per dedurne elementi utili alla tesi del superminimo, perché si trattava di una valutazione ex post. Sarebbe stato necessario, piuttosto, valutare ex ante, se l'entità dello straordinario forfetizzato fosse congrua

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