Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2023, n. 06705

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2023, n. 06705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06705
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S G, nata Sant'Onofrio il 14/06/1953 avverso l'ordinanza emessa in data 27 settembre 2022 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Acquino, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato G S nei confronti di due magistrati, B C e G R, del Tribunale di Vibo Valentia, a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott".

2. L'avvocato T B, difensore del S, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 38 e 41 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Premette il difensore che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da G A A, imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di L M nell'ambito di altro procedimento - c.d. "N" - ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott". Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e che la conoscenza si sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "N", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che il dies a quo per la proposizione della istanza di ricusazione può decorrere solo quando la causa posta a fondamento dell'istanza sia effettivamente conosciuta alla parte e non sia già meramente conoscibile. L'onere della prova spetta, peraltro, a chi contesti la tardività di tale richiesta. La sentenza N, del resto, riguardava solo la posizione del Mancuso e non già quella del S.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 29 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.
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