Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2018, n. 32923

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2018, n. 32923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32923
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: C G, nato a Messina il 24 novembre 1975;
F L, nata a Messina il 9 gennaio 1949;
avverso la ordinanza n. 101/17 RMCR del Tribunale di Messina del 20 febbraio 2017;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. S S, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinunzia.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 20 febbraio 2017 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimento cautelarì reali, ha rigettato il ricorso in appello proposto da C G e F L avverso il provvedimento con il quale era stata disattesa dal Gip del Tribunale di Messina la loro richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile sul quale, secondo l'ipotesi accusatoria, i medesimi avevano realizzato degli interventi edilizi in difformità rispetto al permesso a costruire loro rilasciato dal competente Comune di Rometta. Avverso tale ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione i due indagati, deducendo il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice della impugnazione cautelare, il quale non avrebbe considerato che l'intervento edilizio per cui è causa era stato assentito a seguito di permesso a costruire in sanatoria, previo parere positivo dell'Ufficio del Genio civile, e che la durata di tale permesso era stata prorogata con provvedimento del Comune di Rometta del 9 gennaio 2017. In via subordinata il ricorrenti deducevano la nullità della ordinanza impugnata in quanto la motivazione posta a base della medesima sarebbe meramente apparente, il che violerebbe il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi deòl quale i provvedimenti giurisdizionali debbono essere, a pena di nullità, congruamente motivati.
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