Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2010, n. 13874
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In tema di condominio, l'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luci in vedute su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., considerato che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, cui spetta la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere, appunto, aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva. In proposito, l'indagine del giudice di merito deve essere indirizzata a verificare esclusivamente se l'uso della cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato art. 1102, e, quindi, se non ne sia stata alterata la destinazione e sia stato consentito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo i loro diritti: una volta accertato che l'uso del bene comune sia risultato conforme a tali parametri deve, perciò, escludersi che si sia potuta configurare un'innovazione vietata.
Sul provvedimento
Testo completo
13844/10 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMUNIONE E CONDOMINIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 28072/2004 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 13874 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 5030 Presidente Dott. M O Ud. 13/04/2010 Consigliere Dott. U G PU Dott. G A BSE Consigliere Dott. E M Rel. Consigliere - Consigliere Dott. V C ha pronunciato la seguente M SENTENZA sul ricorso 28072-2004 proposto da: COND VIALE CONI ZUGNA 8 M in persona dell'Amministratore temporepro P.IVA 95569680150, VINCENZA CMLVCN65D60F205N, CIMELLARO CIMELLARO MARIA ANTONIA PPLMNT35C511600P, IPPOLITO elettivamente domiciliati in ROMA, VIAL VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato C 2010 M, rappresentati e difesi dall'avvocato 578 C EUGENIO ANTONIO;
ricorrenti -
contro
BARTOLINI MARIO BRTMNL27B20D969K, MIOLI SILVIA MLISLV64T61F205X, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell'avvocato L A, rappresentati e difesi dall'avvocato G F;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 1975/2004 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 06/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
m udito l'Avvocato Stefano GATTAMELATA, con delega j depositata in udienza dell'Avvocato CONCEALE Eugenio difensore dei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi agli scritti ed insiste sull'accoglimento;
udito l'Avvocato LAMPIASI Andrea, con delega depositata in udienza dell'Avvocato GABETTA Fernando, difensore dei resistenti che ha chiesto di riportarsi anch'egli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso con riserva di rimessione alle S.U.. j SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Manlio B conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio sito di quella città viale Coni Zugna 8 per sentire annullare la delibera con cui l'assemblea gli aveva negato la possibilità di ampliare la finestra del bagno dell'appartamento di sua proprietà ubicato in quel Condominio. Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso di causa spiegava intervento volontario Silvia M, che nelle more si era resa acquirente dell'immobile dell'attore ed otteneva di chiamare in causa i terzi Vincenza C e Maria Antonia C I proprietari degli appartamenti verso i quali avrebbe guardato la progettata finestra. Con sentenza depositata del 22 maggio 2002 il Tribunale annullava la impugnata delibera. Con sentenza del 12 maggio 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta dal Condominio, da Vincenza C e Maria m i Antonia C I. In primo luogo era disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire del Bertolini e della M sollevata con il primo motivo dell'appello sul rilievo che, per quanto riguardava l'originario attore, la successione a titolo particolare nel diritto controverso non opera alcun effetto sul rapporto processuale attuando, ai sensi dell'art.111 cod. proc. civ., una sostituzione processuale dell'avente causa che diventa parte del processo;
per quel che concerneva la M, non vi era stata alcuna dichiarazione di disinteresse alla pronuncia né ciò era desumibile dalla linea difensiva tenuta dalla 3 predetta che aveva dichiarato di non volere realizzare l'ampliamento della finestra Poiché l'opera progettata comportava un uso individuale della cosa comune veniva escluso quindi che si fosse in presenza di un ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei condomini, posto che in materia di azioni concernenti le parti e i servizi comuni la legittimazione passiva spetta all'amministratore del condominio L'ampliamento della finestra, che insisteva sulla rientranza del fabbricato completamente aperta sul cortile, era considerata legittima, tenuto conto che le finestre degli appartamenti siti al primo e al secondo piano erano state ampliate ed adeguate a quelle degli appartamenti di fronte;
1 opera non determinava alcun pericolo per la statica dell'edificio;
la distanza della veduta era rispettosa delle prescrizioni di cui agli artt. 905 e 906 cod. civ. L'uso della cosa comune non impediva il pari uso agli altri condomini che, come del resto già fatto dai proprietari degli appartamenti siti al primo e al л а secondo piano, avrebbero potuto in futuro realizzare aperture simili. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il Condominio di Milano viale Coni Zugna 8, Vincenza C e Maria Antonia C I, che hanno depositato memoria illustrativa. Resistono con controricorso gli intimati . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione 4 degli artt. 1102,1130,1131 e 1135 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod.proc. civ.), denunciano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, mentre era stata disposta la parziale integrazione in relazione soltanto a due condomini. L'attore aveva chiesto il riconoscimento il diritto di utilizzare le parti comuni e tale pretesa risultava in conflitto con i diritti degli altri condomini al rispetto delle distanze legali: tenuto conto che le opere che l'attore aveva intenzione di realizzare incidevano non soltanto sulle parti comuni ma anche sulle proprietà esclusive e che il medesimo aveva agito per fare accertate la titolarità di diritti reali in concorrenza o in contrasto con il diritto del singolo, sarebbe stata necessaria