Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34823
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Francesco Ufilugelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità di IN SC, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la stazione di Roccaraso, in ordine al reato di ritenzione di effetti militari, costituiti da oggetti di armamento (cartucce cal. 9 Parabellum e cartucce cal. 9X19), privi del marchio o segno di rifiuto e di cui non era dimostrata la cessata destinazione al servizio militare (art. 166 cod. pen. mil . pace, in relazione all'art. 164). Il materiale era stato sequestrato nel corso di una perquisizione domiciliare, nel separato procedimento penale già aperto a carico dell'imputato per il reato di cospirazione ex art. 179 cod. pen. mil . pace, in tesi realizzata mediante accordo fra più militari per sottrarre dall'ufficio armi e munizioni di servizio al fine di compromettere l'autorità del comandante;
procedimento infine definito con pronuncia assolutoria, la quale aveva escluso l'esistenza dell'accordo cospirativo.

2. SC ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, enunciando tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia manifesta Ilogicità della motivazione. La Corte militare di appello, pur dando atto dell'assoluzione separatamente intervenuta, ne avrebbe incongruamente escluso la rilevanza, mentre sarebbe evidente che l'odierna imputazione, e la conseguente pronuncia di colpevolezza, sarebbero ancorate alle vicende del giudizio di cospirazione e alle attività compiute nel suddetto procedimento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia

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